L'obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici,
entrata in vigore dall'8 ottobre 2006 a norma del decreto
legislativo 192/2005 di recepimento della direttiva n. 2002/91 in
materia di rendimento energetico nell'edilizia, ha trovato una
soluzione ponte per la mancata emanazione delle linee guida
applicative riguardo le caratteristiche del certificato e sui
valori di riferimento.
Il provvedimento integra e correggere il testo del decreto
legislativo 192 con misure atte a favorire l'efficienza energetica
degli edifici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.
In base al decreto legislativo 192/2005, la vendita di un nuovo
immobile sarebbe subordinato all’esibizione del certificato di
rendimento energetico, del quale mancano ancora le linea guida.
Al fine di evitare blocchi burocratici, il Governo con tale
provvedimento apporta alcune modifiche alle norme sull'efficienza
energetica in edilizia contenute nel precedente decreto
192/2005.
Misure tampone che al posto del certificato, prevede la
certificazione energetica tramite attestato di qualificazione
firmato dal progettista o dal direttore dei lavori (art. 5 dello
schema di decreto). Per questi ultimi, responsabili
dell'attestazione sull’immobile, sono previste sanzioni nel caso di
dichiarazioni mendaci.
Va rilevato che l'obbligo della certificazione non inciderà sul
meccanismo del mercato edilizio, in quanto gli edifici soggetti
all'obbligo di certificazione energetica in quanto il permesso di
costruire è stato richiesto dopo l'8 ottobre 2005 (entrata in
vigore del decreto 192/2005) e non sono ancora stati
completati.
Oltre alla soluzione del temporaneo attestato di qualificazione, il
provvedimento contiene pure altre misure innovative, quale la
certificazione energetica obbligatoria anche per i vecchi edifici
attraverso un percorso più graduale:
- dall’1 luglio 2007 anche i vecchi edifici, nel caso vadano in
vendita, dovranno avere il certificato energetico che ne dichiarerà
i consumi. L'obbligo per questi edifici scatta quindi solo al
momento della compravendita;
- dalla stessa data, diventa obbligatoria la certificazione
energetica per gli edifici superiori a 1000 mq, ma sempre nel caso
di compravendita dell'intero immobile;
- dall’1 luglio 2008 lo stesso obbligo scatterà anche per gli
edifici sotto i 1000 mq, e sempre nel caso di compravendita
dell'intero immobile;
- dall’1 luglio 2009, l'attestato di efficienza energetica
diventa invece obbligatorio anche per la semplice compravendita di
un singolo appartamento.
Dato che l’introduzione di nuove misure è in linea con l'obiettivo
generale di incentivare il risparmio energetico, dal 1° gennaio
2007, il certificato energetico sarà accettato per ottenere le
agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni di edifici a risparmio
energetico.
Vengono poi anticipati all’1 gennaio 2008 i livelli di isolamento
termico richiesti per il 1° gennaio 2009 e introdotto un livello di
isolamento più incisivo dall’1 gennaio 2010 che dovrà garantire
entro 3 anni la riduzione termica dei nuovi edifici del 20-25%.
Il provvedimento, che prevede altre novità, passa adesso alla
Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti
prima del varo definitivo.
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