CIRCOLARE INPS

18/10/2006

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) con la circolare n. 111 del 13 ottobre scorso avente per oggetto: “Art. 36 bis legge 248/06” è intervenuto per fornire indicazioni e delucidazioni sul problema relativo a quanto disposto nell’articolo 36 bis della Legge n. 248/2006 di conversione del decreto legge n. 226/2006.

La circolare tratta i seguenti argomenti:
  • Provvedimento di sospensione cantiere edile. (art. 36-bis, comma 1)
  • Documento di riconoscimento per il personale occupato nei cantieri edili (art. 36 bis, commi 3,4 e 5)
  • Assunzioni in edilizia.(art. 36 bis, comma 6)
  • Lavoratori in nero (art. 36 bis, comma 7)
  • Riduzioni contributive alle imprese edili (art. 36 bis, comma ottavo)
  • Proroga del termine di prescrizione dei contributi ex art.2, c.26 della legge n.335/1995 (art. 36 bis, comma 11)
L’INPS precisa che il provvedimento di sospensione scatta quando nel cantiere venga riscontrata la presenza di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.

A decorrere dal 1° ottobre 2006 è previsto che il datore di lavoro edile munisca il proprio personale occupato nel cantiere di una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, di qualsivoglia formato, contenente le generalità complete del lavoratore e la denominazione del datore di lavoro, documento che i lavoratori sono tenuti ad esporre.

In riferimento, poi, alle assunzioni in edilizia viene precisato che l’assunzione stessa deve essere comunicata il giorno precedente a quello della instaurazione del rapporto stesso e che il datore di lavoro che impiega lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, è altresì punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

Per ultimo la circolare interviene anche sul problema legato alle riduzioni contributive alle imprese edili di cui al comma 8 dello stesso articolo 36 bis e sulla proroga del termine di prescrizione dei contributi ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 evidenziato nel comma 11sempre dell’articolo 36 bis.

A cura di Paolo Oreto


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