L’
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) con la
circolare n. 111 del 13 ottobre scorso avente per oggetto:
“Art. 36 bis legge 248/06” è intervenuto per fornire indicazioni e
delucidazioni sul problema relativo a quanto disposto nell’articolo
36 bis della Legge n. 248/2006 di conversione del decreto legge n.
226/2006.
La circolare tratta i seguenti argomenti:
- Provvedimento di sospensione cantiere edile. (art. 36-bis,
comma 1)
- Documento di riconoscimento per il personale occupato nei
cantieri edili (art. 36 bis, commi 3,4 e 5)
- Assunzioni in edilizia.(art. 36 bis, comma 6)
- Lavoratori in nero (art. 36 bis, comma 7)
- Riduzioni contributive alle imprese edili (art. 36 bis, comma
ottavo)
- Proroga del termine di prescrizione dei contributi ex art.2,
c.26 della legge n.335/1995 (art. 36 bis, comma 11)
L’INPS precisa che il
provvedimento di sospensione scatta
quando nel cantiere venga riscontrata la presenza di personale al
lavoro non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al
20 per cento del
totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere
ovvero, in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. 8.4.2003, n.
66 e successive modificazioni.
A decorrere dal 1° ottobre 2006 è previsto che il datore di lavoro
edile munisca il proprio personale occupato nel cantiere di una
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, di
qualsivoglia formato, contenente le generalità complete del
lavoratore e la denominazione del datore di lavoro, documento che i
lavoratori sono tenuti ad esporre.
In riferimento, poi, alle assunzioni in edilizia viene precisato
che l’assunzione stessa deve essere comunicata il giorno precedente
a quello della instaurazione del rapporto stesso e che il datore di
lavoro che impiega lavoratori non risultanti dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, ferma restando l’applicazione
delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, è altresì
punito con la sanzione amministrativa da € 1.500 a € 12.000 per
ciascun lavoratore, maggiorata di € 150 per ciascuna giornata di
lavoro effettivo.
Per ultimo la circolare interviene anche sul problema legato alle
riduzioni contributive alle imprese edili di cui al comma 8 dello
stesso articolo 36 bis e sulla proroga del termine di prescrizione
dei contributi ex art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995
evidenziato nel comma 11sempre dell’articolo 36 bis.
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