Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 è stato
pubblicato il
Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167
recante
"Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo
1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247".
Il DLgs si compone di 7 articoli:
- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2- Disciplina generale
- Articolo 3 - Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale
- Articolo 4 - Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere
- Articolo 5 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- Articolo 6 - Standard professionali, standard formativi e
certificazione delle competenze
- Articolo 7 - Disposizioni finali
In particolare, il Testo Unico definisce l'apprendistato come un
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e alla occupazione dei giovani, suddividendolo in tre
tipologie:
- apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- apprendistato di alta formazione e ricerca.
In generale, la disciplina dell'apprendistato deve rispettare i
seguenti principi:
- forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo
piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli
e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti
bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del
contratto;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli
inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a
mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto
ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione
dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla
anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli
apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali
di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e
successive modificazioni anche attraverso accordi con le
Regioni;
- possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati
conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e
interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento
degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
- registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel
libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso
di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria
del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto
dai contratti collettivi;
- possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine
del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in
apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo;
- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il
periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di
giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla
normativa vigente;
- possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi
di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna
delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo
di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato, direttamente o
indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di
lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze
lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in
numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre.
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del decreto, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali definirà gli standard
formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato
per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di
alta formazione.
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