Il Ministero delle Telecomunicazioni ha ritenuto opportuno
disciplinare i lavori da eseguirsi in economia secondo le
disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n.554, e successive modificazioni. Il decreto 17
novembre 2005 reca perciò le possibili modalità di esecuzione dei
lavori in economia, fermo restando il divieto di artificioso
frazionamento dei lavori allo scopo di sottoporli al presente
sistema di realizzazione:
a) in amministrazione diretta per importo di lavori complessiva non
superiore a 50.000 euro con esclusione dell'I.V.A.;
b) a cottimo fiduciario per importo dei lavori non superiore ai
200.000euro, con esclusione dell'I.V.A..
Restano inalterate le tipologie d’intervento per cui è possibile la
realizzazione dei lavori in economia:
a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e
dei relativi impianti degli uffici centrali e periferici del
Ministero delle comunicazioni;
b) lavori ordinari di manutenzione, riparazione e adattamento dei
locali e relativi impianti presi in affitto ad uso degli uffici
centrali e periferici del Ministero delle comunicazioni;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione
di opere, impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi
imprevedibili ed urgenti;
d) interventi non programmabili per la sicurezza su locali ed
impianti;
e) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i
pubblici incanti, le licitazioni o le trattative private;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti, nei limiti
d'importo stabiliti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione
del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente.
Il decreto sostanzialmente riproduce il dettato normativo del
regolamento di attuazione della legge n.109/1994, cercando un
integrazione tra i differenti procedimenti delle possibili
condizioni di appalto: lavori, forniture e servizi. Viene inoltre
ribadita la centralità della figura del responsabile del servizio
che dispone l’esecuzione dei lavori, nell'ambito degli obiettivi e
dei limiti di spesa, e che può affidarla al responsabile del
procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241
e s.m.i. Il responsabile del procedimento assume invece rilevanza
fondamentale nell’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta
per mezzo di personale dipendente, e provvede altresì all'acquisto
dei materiali ed all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la
realizzazione dell'opera.
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