Il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi,
ha espresso il 28 settembre scorso il proprio parere sullo schema
di decreto legislativo contenente modifiche al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE approvato dal Consiglio dei
Ministri nello scorso mese di giugno. Il Consiglio di Stato
esprimendosi sul citato schema di decreto legislativo precisa, in
sentesi, che:
- non può essere accolta la richiesta avanzata dalla Conferenza
delle Regioni di inserire nello schema di decreto una disposizione
di carattere transitorio che preveda che fino alla data di entrata
in vigore del decreto correttivo, si applicano, anche in deroga
all’art. 4 del Dlgs. 163/2006, le disposizioni normative delle
Regioni e delle Province autonome in materia di appalti;
- l’attività di vigilanza sulle Soa spetta all’Autorità sui
contratti pubblici e non piò essere disciplinata in sede
regolamentare tale materia;
- a rischio di procedura di infrazione la norma che vieta
all’impresa ausiliaria di svolgere il ruolo di subappaltatore.
Ma andiamo con ordine ed esaminiamo separatamente i tre aspetti
fondamentali del parere.
Applicazione delle norme regionali in deroga al Codice
Il Consiglio di stato è intervenuto sull’argomento in riferimento
ad una richiesta esplicita del ministro delle Infrastrutture,
Antonio Di Pietro, che ha voluto che i giudici si esprimessero in
merito a una richiesta avanzata dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, la quale, nella seduta del 3 agosto 2006,
aveva sollecitato l’inserimento all’interno del schema di decreto
legislativo di una disposizione di carattere transitorio che, in
attesa di ulteriori interventi modificativi sul Codice,
consentisse, anche in deroga al Codice, di applicare “le
disposizioni normative delle regioni e delle province autonome in
materia di appalti di lavori, servizi e forniture concernenti la
stipulazione e l’approvazione dei contratti, il responsabile unico
del procedimento, la pubblicazione dei bandi e le procedure di
affidamento degli appalti d’importo inferiore alla soglia
comunitaria, se non in contrasto con la normativa comunitaria”.
Il ministero Di Pietro era contrario a tale richiesta, sia perché
avrebbe toccato aspetti (rapporto legislazione nazionale e
regionale) non affrontati dallo schema che ha lasciata intatta la
disciplina del Codice, peraltro definita in ossequio al parere del
Consiglio di stato del febbraio scorso ed il Consiglio di stato ha
dato ragione al ministro affermando che “nei contratti al di sotto
della soglia comunitaria compete allo stato la fissazione di comuni
principi, che assicurino trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione e che la giurisprudenza costituzionale ha
riconosciuto la legittimità dell`applicabilità alle regioni dei
principi desumibili dalla normativa nazionale di recepimento della
disciplina comunitaria, là dove impongono la gara, fissano l’ambito
soggettivo ed oggettivo di tale obbligo, limitano il ricorso alla
trattativa privata e collegano alla violazione dell’obbligo
sanzioni civili e forme di responsabilità (Corte cost. n. 345 del
2004)”.
Per altro, i giudici hanno ritenuto inoltre opportuno evitare di
modificare il Codice anche “in attesa di conoscere le decisioni
della Corte costituzionale sui ricorsi di legittimità
costituzionale che, in relazione a dette norme, sono stati
recentemente proposti dalle regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo”.
Vigilanza sulle Soa
Il Consiglio di stato ha chiesto la soppressione, dlla norma che
nello schema consente in sede regolamentare, di “disciplinare le
modalità per il coordinamento in materia di vigilanza sull’attività
degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle
risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. I giudici
precisano che sono le leggi (prima la legge 109 e il dpr 34/2000 e
adesso il Codice) a disciplinare tale materia affidandola
all’Autorità per cui “la posizione di preminenza attribuita
all’Autorità nel sistema di vigilanza sull’attività degli organismi
di attestazione” non consente di “prevedere, in via regolamentare,
forme di coordinamento che possano prescindere da tale posizione”.
Da cio` scaturisce che la Direzione generale per la regolazione dei
lavori pubblici del ministero per le Infrastrutture dovrà farsi
carico del coordinamento con l’Autorià` avendo come vincolo “quello
derivante dalle determinazioni e dagli orientamenti assunti
dall’Autorità”.
Avvalimento e altre correzioni
I giudici si esprimono criticamente sull’art. 49, comma 10 che,
nell’ambito della disciplina dell’avvalimento in sede di gara, reca
il divieto all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di
subappaltatore e manifestano, la necessità di modificare la norma
alla luce di un parere informale del servizio legale della
Commissione europea che ha criticato la norma. Viene suggerito,
quindi, di consentire di avvalersi dell’impresa ausiliaria nei
limiti della competenza di quest’ultima, anche per evitare il
rischio di una successiva procedura di infrazione comunitaria.
I giudici hanno, anche, chiesto la soppressione di una correzione
formale prevista dallo schema all’art. 110, comma 21 che, in
realtà, avrebbe “innovato in modo sostanziale le procedure sotto
soglia estendendo a esse il sistema della gara”, e prendono,
comunque, atto dell’avvenuta soppressione (con la legge n.
228/2006) della lettera f) dell’art. 177, comma 4, del codice che
premiava la maggiore entità di lavori e servizi che il contraente
generale si sarebbe impegnato ad affidare a imprese nominate in
sede di offerta.
Ricordiamo, per ultimo che:
- il decreto correttivo al codice dei contratti, al
momento contiene solo le correzioni formali al Codice, mentre,
invece occorre riempire il decreto correttivo con una serie di
norme che contengano modifiche anche sostanziali, in particolare
sulle norme che sono sospese fino al 1° febbraio 2007;
- entro l’1 luglio 2007 dovrà essere emanato il nuovo
Regolamento attuativo del Codice che sostituirà il Regolamento
(DPR n. 554/1999) della legge n. 109/1994, in atto ancora
utilizzato per quelle parti compatibili con le disposizioni del
nuovo Codice degli appalti.
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