Gare d'appalto: la valutazione delle offerta deve essere effettuata al netto dell'IVA

28/10/2011

Al fine di tutelare la par condicio tra le imprese partecipanti ad una gara d'appalto, l'offerta deve essere presentata IVA esclusa, affinché ai fini dell'aggiudicazione non siano avvantaggiati operatori con regime IVA diverso. La clausola, presente nel bando di gara, che prescrive alle partecipanti di includere l'IVA nell'importo offerto non risulta essere conforme all'art. 82 del codice dei contratti nonché ai principi di cui all'art. 2, in quanto non idonea ad assicurare la par condicio tra i partecipanti.

Questo, in sintesi, il contenuto della deliberazione n. 82 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che il 6 ottobre 2011 è intervenuta in merito ad una procedura aperta per l'affidamento di un servizio in cui la stazione appaltante ha valutato l'offerta economica includendo anche l'IVA che, come segnalato dalla società arrivata seconda, per i soggetti che non usufruiscono del regime agevolato è pari al 20%, mentre per le Onlus come l'aggiudicataria, l'IVA è al 4%.

In particolare, la stazione appaltante aveva indicato nell'art. 5 delle norme di partecipazione che l'offerente avrebbe dovuto presentare l'offerta indicando il prezzo orario espresso in cifre ed in lettere, IVA compresa se dovuta. Nella sua memoria difensiva, la S.A. ha precisato che nonostante la lex specialis fosse precisa, nessuno tra i concorrenti ha presentato eccezioni al riguardo, sia durante il periodo di pubblicazione della gara che prima della scadenza del temine per la presentazione delle offerte.

L'Authority ha ricordato l'art. 29 del Codice dei Contratti (Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici) nel quale al comma 1 viene espressamente affermato "Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto". Tale disposizione trova la sua ratio nella necessità di garantire la neutralità dei diversi regimi impositivi adottati nei vari stati membri, rispetto al computo del valore dell'appalto da affidare, che è il parametro determinante ai fini della individuazione della tipologia di procedura da seguire e del livello di pubblicità da assicurare.

Nessuna disposizione specifica prescrive che anche l'offerta debba essere formulata non includendo l'IVA nell'importo. Ma l'art. 82 del Codice dei contratti prevede che l'offerta economica sia formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara, dunque, necessariamente il primo valore deve essere omogeneo al secondo e non includere l'IVA.
Nei casi in cui l'offerta è determinata mediante prezzi unitari e, in particolare, in termini di tariffa per ora di lavoro, deve ritenersi ugualmente che la stazione appaltante non possa richiedere l'indicazione dell'importo includendo l'IVA. Dall'art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti) si può desumere che se la procedura è aggiudicata con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma dei singoli prezzi, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara; anche in questa ipotesi il richiamo al prezzo a base di gara, impone per ragioni di omogeneità che anche gli importi relativi ai prezzi unitari siano espressi senza includere l'IVA.

In conclusione, dato che la forma giuridica dell'operatore economico può determinare l'applicazione di una diversa aliquota per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, al fine di garantire la par condicio tra i partecipanti ad una gara, la stazione appaltante deve valutare l'offerta economica al netto dell'IVA. Ove al contrario ai fini dell'aggiudicazione, le offerte fossero comparate includendo l'IVA gli operatori costituiti in organizzazioni senza finalità di lucro che già godono della possibilità di presentare offerte con utile ridotto avrebbero un vantaggio rispetto alle altre tipologie di operatori tale da compromettere la par condicio.



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