Al fine di tutelare la par condicio tra le imprese partecipanti ad
una gara d'appalto, l'offerta deve essere presentata IVA esclusa,
affinché ai fini dell'aggiudicazione non siano avvantaggiati
operatori con regime IVA diverso. La clausola, presente nel bando
di gara, che prescrive alle partecipanti di includere l'IVA
nell'importo offerto non risulta essere conforme all'art. 82 del
codice dei contratti nonché ai principi di cui all'art. 2, in
quanto non idonea ad assicurare la par condicio tra i
partecipanti.
Questo, in sintesi, il contenuto della deliberazione n. 82
dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici che il 6 ottobre
2011 è intervenuta in merito ad una procedura aperta per
l'affidamento di un servizio in cui la stazione appaltante ha
valutato l'offerta economica includendo anche l'IVA che, come
segnalato dalla società arrivata seconda, per i soggetti che non
usufruiscono del regime agevolato è pari al 20%, mentre per le
Onlus come l'aggiudicataria, l'IVA è al 4%.
In particolare, la stazione appaltante aveva indicato nell'art. 5
delle norme di partecipazione che l'offerente avrebbe dovuto
presentare l'offerta indicando il prezzo orario espresso in cifre
ed in lettere, IVA compresa se dovuta. Nella sua memoria difensiva,
la S.A. ha precisato che nonostante la
lex specialis fosse
precisa, nessuno tra i concorrenti ha presentato eccezioni al
riguardo, sia durante il periodo di pubblicazione della gara che
prima della scadenza del temine per la presentazione delle
offerte.
L'Authority ha ricordato l'art. 29 del Codice dei Contratti (Metodi
di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici) nel quale al
comma 1 viene espressamente affermato
"Il calcolo del valore
stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di lavori o
servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto
dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene
conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di
opzione o rinnovo del contratto". Tale disposizione trova la
sua ratio nella necessità di garantire la neutralità dei diversi
regimi impositivi adottati nei vari stati membri, rispetto al
computo del valore dell'appalto da affidare, che è il parametro
determinante ai fini della individuazione della tipologia di
procedura da seguire e del livello di pubblicità da assicurare.
Nessuna disposizione specifica prescrive che anche l'offerta debba
essere formulata non includendo l'IVA nell'importo. Ma l'art. 82
del Codice dei contratti prevede che l'offerta economica sia
formulata in termini di ribasso sull'importo a base di gara,
dunque, necessariamente il primo valore deve essere omogeneo al
secondo e non includere l'IVA.
Nei casi in cui l'offerta è determinata mediante prezzi unitari e,
in particolare, in termini di tariffa per ora di lavoro, deve
ritenersi ugualmente che la stazione appaltante non possa
richiedere l'indicazione dell'importo includendo l'IVA. Dall'art.
119 del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice
dei contratti) si può desumere che se la procedura è aggiudicata
con il metodo dell'offerta a prezzi unitari, il prezzo complessivo
offerto, rappresentato dalla somma dei singoli prezzi, è indicato
dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di
gara; anche in questa ipotesi il richiamo al prezzo a base di gara,
impone per ragioni di omogeneità che anche gli importi relativi ai
prezzi unitari siano espressi senza includere l'IVA.
In conclusione, dato che la forma giuridica dell'operatore
economico può determinare l'applicazione di una diversa aliquota
per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, al fine di
garantire la par condicio tra i partecipanti ad una gara, la
stazione appaltante deve valutare l'offerta economica al netto
dell'IVA. Ove al contrario ai fini dell'aggiudicazione, le offerte
fossero comparate includendo l'IVA gli operatori costituiti in
organizzazioni senza finalità di lucro che già godono della
possibilità di presentare offerte con utile ridotto avrebbero un
vantaggio rispetto alle altre tipologie di operatori tale da
compromettere la par condicio.
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