In attesa che il Ministero delle Infrastrutture renda noto il
proprio
parere sui minimi tariffari e sulle gare di
progettazione e di direzione dei lavori, sia alla luce del
nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 sia in
riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n.
223/2006 convertito in legge n. 248/2006, il viceministro delle
Infrastrutture
Angelo Capodicasa mercoledì 18 ottobre ha
risposto ad una
interrogazione parlamentare presentata
dall’Ulivo in merito alla
disciplina degli incarichi di
progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche con
particolare riferimento alla disciplina tariffaria applicabile.
Il Viceministro nella risposta scritta, precisa la ratio legis
della disposizione “volta alla conformazione del diritto nazionale
al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di
libertà di circolazione delle persone e dei servizi nonché ad
assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta
nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato”.
Capodicasa ha, anche, precisato che
l’utilizzo delle tariffe
professionali è ammesso, ove motivatamente ritenute adeguate,
dallo stesso decreto nelle procedure di evidenza pubblica, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi
per le attività professionali.
Viene, quindi, confermato che per quanto concerne le opere
pubbliche, per determinare l’importo da porre a base di gara negli
incarichi di progettazione e direzione dei lavori, possono essere
considerate, quale riferimento le tariffe di cui al D.M. 4/4/2001,
con la necessità, però, di motivare adeguatamente il ricorso alle
stesse. In riferimento, poi, al
problema dei possibili eccessivi
ribassi nelle gare di progettazione e direzione dei lavori, il
Viceministro la precisato che è in corso un approfondimento
giuridico per il coordinamento tra le disposizioni previste dal
decreto “Bersani” ed il Codice dei Contratti anche per definire le
regole per le quali un eccessivo ribasso determina un’anomalia
nelle gare che si presume debba valere non soltanto per le imprese
ma anche per le professioni intellettuali.
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