UTILIZZABILI CON MOTIVAZIONE

23/10/2006

In attesa che il Ministero delle Infrastrutture renda noto il proprio parere sui minimi tariffari e sulle gare di progettazione e di direzione dei lavori, sia alla luce del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 sia in riferimento a quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006, il viceministro delle Infrastrutture Angelo Capodicasa mercoledì 18 ottobre ha risposto ad una interrogazione parlamentare presentata dall’Ulivo in merito alla disciplina degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche con particolare riferimento alla disciplina tariffaria applicabile.

Il Viceministro nella risposta scritta, precisa la ratio legis della disposizione “volta alla conformazione del diritto nazionale al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi nonché ad assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato”.

Capodicasa ha, anche, precisato che l’utilizzo delle tariffe professionali è ammesso, ove motivatamente ritenute adeguate, dallo stesso decreto nelle procedure di evidenza pubblica, quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per le attività professionali.
Viene, quindi, confermato che per quanto concerne le opere pubbliche, per determinare l’importo da porre a base di gara negli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, possono essere considerate, quale riferimento le tariffe di cui al D.M. 4/4/2001, con la necessità, però, di motivare adeguatamente il ricorso alle stesse. In riferimento, poi, al problema dei possibili eccessivi ribassi nelle gare di progettazione e direzione dei lavori, il Viceministro la precisato che è in corso un approfondimento giuridico per il coordinamento tra le disposizioni previste dal decreto “Bersani” ed il Codice dei Contratti anche per definire le regole per le quali un eccessivo ribasso determina un’anomalia nelle gare che si presume debba valere non soltanto per le imprese ma anche per le professioni intellettuali.

A cura di Paolo Oreto


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