Sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006 è stato
pubblicato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 ottobre
2006 recante: “Modalità e termini di comunicazione dei dati
all'anagrafe tributaria da parte degli uffici comunali, in
relazione alle denunce di inizio attività presentate allo sportello
unico comunale per l’edilizia, permessi di costruire e ogni altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia
rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, relativamente ai
soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera”.
Nel Provvedimento che interessa tutti gli uffici comunali che
abbiano ricevuto denunce di inizio attività ed emesso atti di
assenso in materia di attività edilizia ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 definisce:
- Dati oggetto della comunicazione.
- Modalità di trasmissione.
- Modalità della trasmissione sostitutiva.
- Termini per le comunicazioni.
- Trattamento dei dati.
- Sicurezza dei dati.
- Consultazione del Garante per la protezione dei dati
personali.
- Ricevute.
- Precedenti tracciati per concessioni edilizie.
Nel contesto della lotta al sommerso e del contrasto all'evasione
nel settore immobiliare, l’art. 1, comma 332, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, integrando gli articoli 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605, ha
istituito l’obbligo per gli uffici comunali di comunicare,
esclusivamente per via telematica, all’anagrafe tributaria i dati
contenuti nelle denunce di inizio attività, nei permessi di
costruire e negli altri atti di assenso da essi rilasciati.
I dati e le informazioni che i soggetti terzi hanno l’obbligo di
comunicare all’anagrafe tributaria sono utilizzate nel rispetto
della normativa in materia di protezione e sicurezza dei dati
personali. In particolare, con riferimento all’identificazione ed
all'autenticazione dell’utente, la sicurezza della trasmissione dei
dati è garantita da un meccanismo di autorizzazione a doppio
fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente
abbinato ad una password e, per usufruire di alcuni servizi erogati
in rete, in un ulteriore codice Pin personale dell’utente, non
utilizzabile da altri soggetti. Al Provvedimento sono allegati i
tracciati record necessari alla trasmissione telematica.
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