Definite le modalità di aggiornamento delle banche dati catastali,
in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati
non dichiarati al Catasto. L'Agenzia del Territorio ha, infatti,
pubblicato la Circolare 18 novembre 2011, n. 7 recante
"Attribuzione della rendita presunta, modalità di gestione dei
connessi aggiornamenti negli atti del catasto, trattazione e
notifica degli esiti".
La determinazione della rendita presunta riguarda le particelle
sulle quali, grazie alle operazioni di fotoidentificazione, sono
stati rilevati manufatti non dichiarati in Catasto. Per questi
immobili, i proprietari avrebbero dovuto provvedere
all'accatastamento entro il termine del 30 aprile 2011, come
stabilito dalla legge del 26 febbraio 2011, n. 10.
In assenza dell'adempimento spontaneo, i tecnici catastali e i
professionisti iscritti agli Ordini che hanno aderito ai Protocolli
d'intesa con l'Agenzia, stanno svolgendo le attività di
sopralluogo, a seguito dei quali individuano le unità immobiliari
oggetto di accertamento e predispongono le relative proposte di
aggiornamento catastale.
Gli esiti degli accertamenti sono registrati nelle banche dati
catastali, con la conseguente attribuzione della categoria, della
classe corrispondente a quella media della zona censuaria di
appartenenza e della rendita catastale presunta. Le particelle
interessate da fabbricati non dichiarati e le corrispondenti unità
immobiliari urbane sono evidenziate con specifiche annotazioni.
A questo proposito, la Circolare n. 7/2011 definisce le modalità
tramite le quali sono effettuati gli aggiornamenti dei diversi
database e descrive le operazioni che i tecnici dell'Agenzia devono
eseguire al fine di rendere coerenti i documenti catastali con la
situazione attuale degli immobili regolarizzati.
Sono inoltre illustrate le regole per la predisposizione degli atti
di aggiornamento catastale, relativi agli immobili oggetto di
attribuzione della rendita presunta, che verranno presentati,
successivamente, da parte dei tecnici professionisti.
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