Successivamente all’11 agosto, data di entrata in vigore della
legge n. 248/2006 di conversione del decreto-legge n. 223/2006, in
riferimento a quanto previsto all’articolo 36-bis, comma 1 della
stessa, sono stati sospesi 88 cantieri nei quali era stata
superata la soglia del 20% di lavoratori in nero.
A comunicarlo è stato il Ministro del Lavori Cesare Damiano,
intervenuto ad una conferenza stampa insiene al direttore generale
dei servizi ispettivi, Massimo Notaro.
Il Ministro Damiano ha sottolineato che “Con il Decreto Bersani
abbiamo un impianto normativo estremamente efficace. Il Durc,
l’obbligo dell’assunzione il giorno prima dell’inizio del lavoro,
gli indici di congruità, i sequestri dei cantieri, il tesserino di
identificazione per i lavoratori e la quintuplicazione delle
sanzioni sono un insieme di strumenti per scoraggiare il lavoro
nero.”
Ricordiamo che in riferimento a quanto previsto dal citato articolo
36-bis, comma 1 della legge n. 248/2006 il provvedimento di
sospensione scatta quando nel cantiere venga riscontrata la
presenza di personale al lavoro non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al
20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel
cantiere ovvero, in caso di reiterate violazioni della
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.
Lgs. 8.4.2003, n. 66 e successive modificazioni.
Relativamente al calcolo della percentuale del personale "in
nero" va in secondo luogo chiarito che detta percentuale va
rapportata alla totalità dei lavoratori della singola impresa
operanti nel cantiere al momento dell'accesso ispettivo (e non già
complessivamente in forza all'azienda) risultanti dalle "scritture
o da altra documentazione obbligatoria".
A titolo esemplificativo si consideri l'ipotesi di un'impresa con
30 dipendenti in forza che occupa in un cantiere, al momento
dell'accesso ispettivo, 10 lavoratori, di cui 3 non iscritti sul
libro matricola.
Detta impresa potrà essere destinataria del provvedimento di
sospensione in quanto i 3 lavoratori irregolari – rapportati ai 7
lavoratori regolarmente occupati (i 3 lavoratori irregolari vanno
dunque esclusi dalla base di calcolo) – rappresentano oltre il 40%
della totalità della manodopera e, quindi, ben al di sopra della
percentuale massima del 20% prevista dall’articolo 36-bis della
citata legge n. 248/2006.
Ricordiamo, poi, che delle 88 sospensioni ne sono state già
revocate 50 nei confronti di quelle imprese che hanno già
provveduto a regolarizzare i lavoratori ed a pagare le relative
sanzioni.
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