L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, con il comunicato n. 68 del 29 novembre
scorso, indirizzato alle S.O.A., fornisce chiarimenti in merito
all'ammissione dell'impresa alla procedura di concordato preventivo
ex art. 160 della Legge Fallimentare.
L'Autorità dopo un attento esame delle problematiche concernenti
l'intervenuta ammissione di un'impresa ad una procedura di
concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 della Legge
Fallimentare e l'incidenza della stessa procedura sul possesso del
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.
163/2006, al fine di garantire omogeneità nelle procedure di
controllo dei requisiti attribuite alle SOA, chiarisce che le
imprese sottoposte a concordato preventivo non possono conseguire o
rinnovare la qualificazione e che quelle già qualificate prima
dell'apertura del procedimento di concordato preventivo (alle
quali, peraltro, è comunque preclusa la partecipazione alle gare e
la possibilità di riattestazione) non debbano essere assoggettate
ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice dei contratti
pubblici per sopravvenuta perdita del requisito di cui all'articolo
38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice, nella parte relativa
alla siffatta procedura.
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