La Regione Puglia si arrende nuovamente dal TAR. Dopo
l'annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 2272/2009
che subordinava la competenza a rilasciare il certificato di
sostenibilità ambientale e l'attestato di certificazione energetica
degli edifici a uno specifico corso di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione e al superamento di un apposito esame
finale predisposto dalla stessa Regione, la Puglia riceve la
bocciatura da parte del TAR delle proprie linee guida in materia di
installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (
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La Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, con sentenza n. 2156 del 14 dicembre 2011, ha accolto il
ricorso presentato contro la Provincia di Taranto, la Regione
Puglia e il Comune di Grottaglie, per l'annullamento del
provvedimento di diniego del rilascio del nulla osta di un impianto
di generazione fotovoltaica da circa 1.000 kW.
In particolare, il ricorrente ha presentato ricorso contro
l'annullamento del diniego di nulla osta per un progetto di
realizzazione di un impianto di generazione fotovoltaica da 1000
Kw. Ricorso che il ricorrente ha vinto con sentenza n. 1221/2011.
Nelle more del giudizio, la Provincia ha adottato un nuovo diniego
all'esito del d.m. 10 settembre 2010 contenente le "Linee guida per
l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"
nonché del regolamento regionale del 30 dicembre 2010 n. 24
contenente le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti
alimentato da fonti rinnovabili".
Contro il nuovo diniego la ricorrente ha dedotto:
- che la Provincia ha violato i contenuti della precedente
pronuncia del Tribunale, con la quale era stata stabilita la
necessità dell'applicazione delle Linee guida nazionali e non di
quelle regionali, ed era stato stabilito di svolgere un'apposita
istruttoria per valutare le effettive caratteristiche del progetto
e quelle dell'area interessata;
- che l'amministrazione, anche in presenza di un'area ritenuta
non idonea, deve comunque svolgere l' esame delle effettive
caratteristiche del sito interessato;
- che la giunta regionale ha fatto riferimento alla legge
regionale n. 31/2008, ma questa, per la parte relativa
all'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili in area
protetta, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza
383/2009.
I giudici del TAR hanno ricordato le Linee Guida Nazionali in
materia di produzione di energia da fonti rinnovabili le quali
prevedono:
- paragrafo 17: l'individuazione di non idoneità delle
aree, operata dalle Regioni, comporta che per le stesse si
determina una elevata probabilità di esito negativo delle
valutazioni, in sede di autorizzazione;
- allegato 3: "L'individuazione delle aree e dei siti
non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare,
ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini
di opportunità localizzative offerte dalle specifiche
caratteristiche e vocazioni del territorio".
L'insieme delle due disposizioni comporta che
"non sono
ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di
territorio, dovendosi comunque operare, anche nelle ipotesi in cui
si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o
paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi
contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere
ambientale/paesaggistico, dall'altra quelli alla produzione di
energia nonché alla salubrità ambientale)".
Ciò premesso, è' evidente la difformità delle linee guida pugliesi
rispetto alle linee guida nazionali, che non prevedono la
riconnessione alla valutazione regionale, relativa alla inidoneità
dell'area formulata nell'ambito delle linee guida, il divieto di
localizzazione di fonti di energia rinnovabile;questo per il
rilievo attribuito a tali fonti di approvvigionamento energetico e
,di conseguenza,per il sacrificio delle stesse solo a seguito di
una specifica e puntuale analisi.
In definitiva, il provvedimento di diniego deve contenere una
motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla
valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona
indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le
linee guida, nazionali o regionali, proprio perché le prime non
riconnettono alla individuazione delle aree non idonee in base alle
linee guida regionali un divieto assoluto di ubicazione degli
impianti in questione,le seconde ,nella parte in cui prevedono il
divieto di ubicazione degli impianti nelle aree qualificate come
non idonee,sono illegittime in quanto violano le linee guida
nazionali.
Sullo stesso tema, ricordiamo che nel 2009 la Corte Costituzionale
aveva bocciato la Basilicata sul tema dell'inserimento degli
impianti eolici all'interno del proprio territorio. (
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