L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con il
parere di precontenzioso n. 181 del
20 ottobre 2011.
Nel dettaglio si tratta di una istanza di parere per la soluzione
delle controversie presentata dall'Ordine degli Architetti della
Provincia di Barletta, Andria e Trani in merito alla "Procedura
aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione del documento
preliminare programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della
L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico
al relativo processo di partecipazione - Importo a base d'asta euro
96.000,00 - S.A. Comune di Andria".
L'Autorità nel proprio parere che richiama, nche, la propria
deliberazione n. 385/2001,la successiva determinazione n. 5/2010 ed
il parere di precontenzioso n. 54 del 23 marzo 2011 ha chiarito che
"
rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo
50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di
opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti,
consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i
singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed
esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999
n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di
tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione
elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge
quadro" (oggi, articolo 90, comma 1 ed articolo 91, comma 3,
del Codice). E continua aggiungendo "
Confrontando la
declaratoria dei servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura di cui agli artt. 91 ss. D.Lgs. 163/2006 con
l’elenco di cui al predetto art. 3 L.R. risulta che il servizio
oggetto dell’affidamento de quo, pur essendo riconducibile ai
servizi indicati nell'Allegato II A, categoria 12, al Codice dei
contratti pubblici, non rientra tra quelli attinenti
all'architettura e all'ingegneria, pertanto allo stesso non è
applicabile la "disciplina speciale"di cui all'art. 90 ss D.Lgs.
163/2006 bensì quella "ordinaria"del Codice ex art. 20 D.Lgs.
163/2006 - ivi compresi gli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 a cui
rimanda la lex specialis".
In pratica, l'Autorità con il parere oggetto della presente notizia
precisa che
non tutti i servizi di cui all'allegato IIA
categoria 12 al D.Lgs.n. 163/2006 rientrano tra quelli per i quali
può essere utilizzata la "disciplina speciale" di cui al Parte II,
Titolo I, Capo IV del Codice dei contratti poiché nella
declaratoria dell'articolo 90, comma 1 e dell'articolo 91 comma 2
sono compresi soltanto i "Servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria , anche integrata" mentre sono esclusi i "servizi
attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica", i “servizi affini
di consulenza scientifica e tecnica" ed i "servizi di
sperimentazione tecnica ed analisi", che pur essendo compresi
nell'allegato IIA categoria 12 devono sottostare alla "disciplina
ordinaria" relativa ai servizi.
Di diverso avviso è stata la Regione siciliana che nell'articolo
19, comma 4 ha fatto riferimento, all'allegato IIA, categoria 12
definendo per tali servizi come unico criterio di aggiudicazione
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e tale
posizione, mentre potrebbe essere rispettosa del Codice dei
contratti e del Regolamento n. 207/2010 per i servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria, non lo è per tutti gli altri
servizi per i quali occorre sempre fare riferimento alla
"disciplina ordinaria" contenuta nell'articolo 81 del Codice dei
contratti in cui viene precisato al comma 1 che la migliore offerta
può essere scelta a discrezione della stazione appaltante o con il
criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
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