Autorità LLPP: Servizi tecnici di natura urbanistica non rientranti tra quelli di cui all'art. 90 Dlgs n. 163/2006

11/01/2012

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con il parere di precontenzioso n. 181 del 20 ottobre 2011.
Nel dettaglio si tratta di una istanza di parere per la soluzione delle controversie presentata dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Barletta, Andria e Trani in merito alla "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di elaborazione del documento preliminare programmatico di rigenerazione urbana ai sensi della L.R. n. 21/2008 e di coordinamento, supporto tecnico e metodologico al relativo processo di partecipazione - Importo a base d'asta euro 96.000,00 - S.A. Comune di Andria".

L'Autorità nel proprio parere che richiama, nche, la propria deliberazione n. 385/2001,la successiva determinazione n. 5/2010 ed il parere di precontenzioso n. 54 del 23 marzo 2011 ha chiarito che "rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 50 del Regolamento attuativo, tutte le attività di progettazione di opere e lavori pubblici finalizzate alla redazione dei progetti, consistenti nel tipo e numero di elaborati individuati per i singoli livelli di progettazione - preliminare, definitivo ed esecutivo - dagli articoli da 18 a 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., nonché l'attività di direzione lavori e quelle di tipo accessorio connesse alla predetta attività di progettazione elencate nell'articolo 17, commi 1 e 14 quinquies della legge quadro" (oggi, articolo 90, comma 1 ed articolo 91, comma 3, del Codice). E continua aggiungendo "Confrontando la declaratoria dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura di cui agli artt. 91 ss. D.Lgs. 163/2006 con l’elenco di cui al predetto art. 3 L.R. risulta che il servizio oggetto dell’affidamento de quo, pur essendo riconducibile ai servizi indicati nell'Allegato II A, categoria 12, al Codice dei contratti pubblici, non rientra tra quelli attinenti all'architettura e all'ingegneria, pertanto allo stesso non è applicabile la "disciplina speciale"di cui all'art. 90 ss D.Lgs. 163/2006 bensì quella "ordinaria"del Codice ex art. 20 D.Lgs. 163/2006 - ivi compresi gli artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 a cui rimanda la lex specialis".

In pratica, l'Autorità con il parere oggetto della presente notizia precisa che non tutti i servizi di cui all'allegato IIA categoria 12 al D.Lgs.n. 163/2006 rientrano tra quelli per i quali può essere utilizzata la "disciplina speciale" di cui al Parte II, Titolo I, Capo IV del Codice dei contratti poiché nella declaratoria dell'articolo 90, comma 1 e dell'articolo 91 comma 2 sono compresi soltanto i "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria , anche integrata" mentre sono esclusi i "servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica", i “servizi affini di consulenza scientifica e tecnica" ed i "servizi di sperimentazione tecnica ed analisi", che pur essendo compresi nell'allegato IIA categoria 12 devono sottostare alla "disciplina ordinaria" relativa ai servizi.

Di diverso avviso è stata la Regione siciliana che nell'articolo 19, comma 4 ha fatto riferimento, all'allegato IIA, categoria 12 definendo per tali servizi come unico criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa e tale posizione, mentre potrebbe essere rispettosa del Codice dei contratti e del Regolamento n. 207/2010 per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non lo è per tutti gli altri servizi per i quali occorre sempre fare riferimento alla "disciplina ordinaria" contenuta nell'articolo 81 del Codice dei contratti in cui viene precisato al comma 1 che la migliore offerta può essere scelta a discrezione della stazione appaltante o con il criterio del prezzo più basso o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

A cura di Paolo Oreto


© Riproduzione riservata