In riferimento alla disposizione prevista dal "Decreto Monti" (art.
2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge
14 settembre 2011, n. 148) riguardo l'abbassamento dell'utilizzo
del contante da 2.500 a 1.000 euro, l'Associazione Bancaria
Italiana (ABI) ha emanato la
Circolare 11 gennaio 2012, n.
46 recante
"Misure urgenti per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201). Decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 - Art 12 del D.L. 201 del 2011
- Prelievi e versamenti di contante".
In particolare, il Decreto Monti vieta il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o
di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di
trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000
euro.
La circolare dell'ABI precisa che il
"il trasferimento è
vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla
soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento
può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di
moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.". Dunque, il limite
di importo di 1.000 euro, avendo a riferimento i soli
trasferimenti, non può trovare applicazione ad operazioni di
versamento e di prelievo in contanti su conti correnti e libretti
di deposito. In altri termini non può opporsi diniego alle predette
operazioni di versamento e di prelievo in contanti richieste dal
cliente.
L'ABI ha ricordato che le operazioni di prelievo e/o di versamento
di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano
automaticamente una violazione dell'articolo 49 del D.lgs. n.
231/2007 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 51 del D.lgs. n. 231/2007. Tale comunicazione è
obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere
violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono
essere correttamente indicati nella comunicazione così da
consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei
presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49,
comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.
© Riproduzione riservata