PER IL TAR NON OCCORRE LO STABILIMENTO

06/11/2006

Sul problema delle Barriere stradali si esprime definitivamente il TAR del Lazio dopo aver sospeso la determinazione 2/2006 dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella parte in cui imponeva alle stazioni appaltanti di accertare che i montatori di barriere stradali avessero il certificato qualità dal primo gennaio scorso con la sentenza n. 10485 del 12 luglio 2006 depositata il 18 ottobre scorso
In verità il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto aveva approvato un decreto che ritocca il Dpr 34/2000 sulla qualificazione e che è ancora in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il decreto viene soltanto eliminato l’obbligo di possedere la certificazione di qualità legata allo stabilimento di produzione per partecipare alle gare di posa in opera sopra il milione di euro. Un obbligo introdotto con il Dpr 93/2004 dall’ex viceministro alle Infrastrutture, Ugo Martinat in nome di una maggiore sicurezza.

In attesa dell’entrata in vigore del citato decreto sul sistema di qualificazione delle aziende installatrici di barriere stradali, il TAR del Lazio ne anticipa gli effetti ed, infatti, a partire dal 18 ottobre, data di deposito della citata sentenza n. 10485 della terza sezione, le imprese che non hanno la disponibilità di uno stabilimento produttivo possono tornare a partecipare a tutte le gare d’appalto relative a protezioni stradali (categoria OS12), senza doversi attenere al limite di 1,032 milioni di euro, fissato dall’articolo 18, comma 8, del Dpr 34/2000.

La sentenza del TAR è un successo per l’Associazione italiana segnaletica e sicurezza (Aises) e per l’Associazione costruttori dispositivi di sicurezza stradale (Acodiss) mentre è dura da digerire per l’Associazione costruttori acciaio italiani (Acai), costituitasi in giudizio a favore del Ministero con l’intento di tutelare i produttori.
Il divieto, entrato in vigore il primo gennaio 2006, aveva costretto moltissimi operatori a uscire dal mercato delle barriere stradali ed è proprio “la lesione alle norme comunitarie che sanciscono la libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 50 del Trattato Ue)”, a portare i giudici del TAR sulle posizioni degli installatori e lontano dalle tesi dei produttori.

“L’imposizione dell’obbligo previsto dal Dpr 34/2000 - spiega la decisione - determina chiaramente una significativa riduzione dei potenziali partecipanti alle procedure concorsuali e, quindi, una drastica riduzione dell’offerta in palese violazione dei principi di libera concorrenza e di più ampia partecipazione alle gare d’appalto”.

I giudici aggiungono anche che “La limitazione alle sole imprese produttrici di barriere agevola la creazione di un coordinamento dei comportamenti dei partecipanti in palese contrasto con la necessità di accentuare il confronto concorrenziale e consentire la scelta dell’offerta migliore nell’ambito di una platea più ampia possibile”.
In definitiva, quindi, la delibera 2/2006 dell`Autorita` di vigilanza, nella parte in cui imponeva alle stazioni appaltanti di accertare che i montatori di barriere stradali avessero il certificato qualità dal primo gennaio scorso, è annullata e l’articolo 18, comma 8, del regolamento appalti va disapplicato, aspettando la pubblicazione del decreto ministeriale che lo cancellerà definitivamente.

A cura di Paolo Oreto


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