Sul problema delle Barriere stradali si esprime definitivamente il
TAR del Lazio dopo aver
sospeso la determinazione 2/2006
dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici nella parte in
cui imponeva alle stazioni appaltanti di accertare che i montatori
di barriere stradali avessero il certificato qualità dal primo
gennaio scorso con la sentenza n. 10485 del 12 luglio 2006
depositata il 18 ottobre scorso
In verità il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto aveva
approvato un
decreto che ritocca il Dpr 34/2000 sulla
qualificazione e che è ancora in attesa di essere pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale.
Con il decreto viene soltanto
eliminato l’obbligo di possedere
la certificazione di qualità legata allo stabilimento di
produzione per partecipare alle gare di posa in opera sopra il
milione di euro. Un obbligo introdotto con il Dpr 93/2004 dall’ex
viceministro alle Infrastrutture, Ugo Martinat in nome di una
maggiore sicurezza.
In attesa dell’entrata in vigore del citato decreto sul sistema di
qualificazione delle aziende installatrici di barriere stradali, il
TAR del Lazio ne anticipa gli effetti ed, infatti,
a
partire dal 18 ottobre, data di deposito della citata sentenza
n. 10485 della terza sezione,
le imprese che non hanno la
disponibilità di uno stabilimento produttivo possono tornare a
partecipare a tutte le gare d’appalto relative a protezioni
stradali (categoria OS12), senza doversi attenere al limite di
1,032 milioni di euro, fissato dall’articolo 18, comma 8, del Dpr
34/2000.
La sentenza del TAR è un successo per l’Associazione italiana
segnaletica e sicurezza (Aises) e per l’Associazione costruttori
dispositivi di sicurezza stradale (Acodiss) mentre è dura da
digerire per l’Associazione costruttori acciaio italiani (Acai),
costituitasi in giudizio a favore del Ministero con l’intento di
tutelare i produttori.
Il divieto, entrato in vigore il primo gennaio 2006, aveva
costretto moltissimi operatori a uscire dal mercato delle barriere
stradali ed è proprio “la lesione alle norme comunitarie che
sanciscono la libera prestazione dei servizi (articoli 49 e 50 del
Trattato Ue)”, a portare i giudici del TAR sulle posizioni degli
installatori e lontano dalle tesi dei produttori.
“L’imposizione dell’obbligo previsto dal Dpr 34/2000 - spiega la
decisione - determina chiaramente una significativa riduzione dei
potenziali partecipanti alle procedure concorsuali e, quindi, una
drastica riduzione dell’offerta in palese violazione dei principi
di libera concorrenza e di più ampia partecipazione alle gare
d’appalto”.
I giudici aggiungono anche che “
La limitazione alle sole imprese
produttrici di barriere agevola la creazione di un coordinamento
dei comportamenti dei partecipanti in palese contrasto con la
necessità di accentuare il confronto concorrenziale e consentire la
scelta dell’offerta migliore nell’ambito di una platea più ampia
possibile”.
In definitiva, quindi, la delibera 2/2006 dell`Autorita` di
vigilanza, nella parte in cui imponeva alle stazioni appaltanti di
accertare che i montatori di barriere stradali avessero il
certificato qualità dal primo gennaio scorso, è annullata e
l’articolo 18, comma 8, del regolamento appalti va disapplicato,
aspettando la pubblicazione del decreto ministeriale che lo
cancellerà definitivamente.
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