Entreranno in vigore l'1 febbraio 2012 le semplificazioni fiscali
previste per gli impianti di microcogenerazione ad alto rendimento.
È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2012 il
Decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze 27 ottobre 2011 recante
"Semplificazioni per
impianti di microcogenerazione ad alto rendimento".
Il decreto prevede per gli impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento delle semplificazioni di natura gestionale, relativi
agli adempimenti relativi all'installazione dei dispositivi, e di
natura fiscale, per ciò che attiene al versamento delle accise e
degli altri oneri tributari e fiscali.
Il decreto si applica alle officine elettriche, azionate con gas
naturale, con gasolio ovvero con gas di petrolio liquefatti
(G.P.L.) ovvero dotate di un impianto di microcogenerazione ad alto
rendimento avente potenza elettrica complessiva non superiore a 50
kW e caratteristiche conformi ai criteri di cui all'allegato III al
D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni.
I soggetti che intendono esercitare una officina di
microcogenerazione alimentata con gas naturale, con gasolio ovvero
con G.P.L., al fine di ottemperare ai previsti adempimenti
amministrativi e tributari devono allegare alla denuncia:
- uno schema raffigurante la planimetria dei luoghi in cui la
stessa officina è collocata, redatta in scala opportuna, con
evidenziati la linea di adduzione del combustibile e la posizione
dell'inerente contatore;
- lo schema unifilare dell'impianto elettrico dell'officina;
- lo schema sintetico della rete di distribuzione dell'energia
termica prodotta;
- lo schema sintetico a blocchi dei carichi termici e di quelli
elettrici alimentati.
I medesimi soggetti devono indicare nella denuncia le
caratteristiche tecniche dell'impianto di microcogenerazione e
l'indicazione del consumo medio annuo di energia elettrica dei
carichi allacciati così come risultante dalle fatture emesse dal
fornitore nei due anni solari antecedenti la richiesta di
attivazione, ovvero, in mancanza delle medesime fatture o per gli
impianti di nuova attivazione, una stima degli assorbimenti annui
presunti. In caso di alimentazione dell'impianto di
microcogenerazione con gasolio ovvero con G.P.L., nella denuncia è,
altresì, indicata la capacità, il tipo e l'ubicazione dei serbatoi
di stoccaggio del combustibile, asserviti all'officina
elettrica.
Accertamento e liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica
prodotta
Il decreto prevede delle differenze tra officine di
microcogenerazione dotate o meno di contatori elettrici.
Per il pagamento dell'accisa sull'energia prodotta da officine di
microcogenerazione non dotate di contatori dell'energia elettrica
consumata, l'Ufficio competente, eseguiti i necessari riscontri,
procede alla stipula di un apposito atto di convenzione con il
titolare dell'officina, sulla base della potenza elettrica
dell'impianto di microcogenerazione e delle ore di funzionamento
stimate dal medesimo Ufficio. L'atto di convenzione reca la
determinazione del canone di abbonamento annuale ed è rilasciato
dall'Ufficio competente contestualmente alla licenza di
esercizio.
Nel caso di officine di microcogenerazione dotate di appositi
contatori per la misurazione dell'energia elettrica consumata,
l'accisa sull'energia elettrica è corrisposta mediante due acconti,
da versare rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di marzo e
novembre di ogni anno solare, ciascuno calcolato applicando la
percentuale del 50 per cento al debito d'imposta relativo all'anno
solare precedente, così come risultante dalla dichiarazione di
consumo relativa al medesimo periodo d'imposta.
Accertamento e liquidazione dell'accisa sui combustibili
impiegati da officine di microcogenerazione
I soggetti che esercitano officine di microcogenerazione, per le
quali il combustibile è addotto attraverso un'unica linea dedicata
e priva di derivazioni ad altre utenze, sulla quale sia presente un
misuratore della quantità del combustibile complessivamente
impiegato nell'impianto, possono chiedere, nella denuncia che le
quantità di combustibile da considerare come utilizzate per la
produzione di energia elettrica e per uso combustione siano
determinate forfettariamente.
Le quantità di combustibile da considerarsi rispettivamente
impiegate per la produzione di energia elettrica e per
riscaldamento, sono determinate applicando, alla quantità di
combustibile complessivamente addotto all'impianto di micro
cogenerazione, i coefficienti, determinati dall'Agenzia nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile (ENEA), indicati nell'Allegato I, tabella I, al
decreto.
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