In riferimento alla
valutazione del rischio rumore,
ricordiamo che il prossimo
14 dicembre entrerà in vigore il
D.Lgs. n. 195/2006 ed entro tale data, i datori di lavoro
devono effettuare una nuova valutazione del rischio rumore secondo
i criteri adottati dalla nuova normativa.
In pratica dovranno essere rivisti tutti i rapporti di valutazione
del rischio rumore redatti a suo tempo in riferimento alle
disposizioni di cui al D.Lgs n. 277/1991 abrogato dal D.Lgs n.
195/2006.
L’Associazione nazionale edili (ANCE) precisa, in una nota che a
suo tempo gran parte delle imprese di costruzioni hanno redatto il
rapporto di valutazione rumore secondo la metodica suggerita nel
volume del CPT di Torino”Conoscere per Prevenire” n. 8. Tale
metodica, che rimane valida nella sostanza, deve essere rivista
secondo le nuove disposizioni e, a tal fine, il CPT di Torino ha
inserito nel suo sito www.cpt.to.it, assieme ad una ampia disamina
della normativa, le istruzioni operative per effettuare tale
revisione.
Alle istruzioni operative è allegato anche un apposito foglio di
calcolo che automatizza i calcoli logaritmici necessari.
Ricordiamo che con il D.Lgs. n. 195/2006:
- viene modificato il titolo del decreto che diventa:"Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e
2003/10/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro";
- sempre nel D.lgs. n. 626/1994, dopo il Titolo V viene
introdotto il Titolo V-bis recante "Protezione da agenti fisici"
contenente gli articoli dal 49-bis al 49-duodecies.
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