L'approvazione e successiva pubblicazione del decreto-legge sulle
cosiddette "liberalizzazioni" è stata parecchio dirompente per
tutte le libere professioni. Per tale motivo, la nostra redazione
ha deciso di porre alcune domande ai rappresentanti nazionali delle
principali professioni tecniche. In particolare, le domande
riguardano le novità e gli effetti introdotti dall'articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 in cui si dettano nuove
disposizioni per le professioni regolamentate.
Ecco, qui di seguito, le nostre domande.
1) Credete che l'
abolizione delle tariffe
professionali (non dei minimi), in vigore, già dal 24 gennaio
scorso, sia, effettivamente un segno di reale liberalizzazione?
2) Credete che l'aver lasciato il riferimento ai
"
parametri nei contenziosi sia un atto di buona
amministrazione", tutto a vantaggio dei cittadini e del buon
governo dell'economia e della giustizia?Che significato ha dire che
"nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il
compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante"?In quali
casi dovranno essere utilizzati questi nuovi "parametri"?Cosa
accade sin quando non saranno pronti i nuovi parametri?Non sarebbe
stato corretto inserire una norma transitoria?
3) Non credete si tratti di una
liberalizzazione già
varata con il decreto "Bersani" e, per ultimo, con il
decreto-legge n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011 in cui
già all'articolo 3, comma 5, lettera d) veniva precisato che "il
compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto
all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo
come riferimento le tariffe professionali. E' ammessa la
pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe"?Credete
veramente che la cancellazione di tariffe professionali, anche di
semplice riferimento, sia un fatto legato alle liberalizzazioni e
che ciò porterà un vantaggio per la collettività?Non pensate che
questa situazione sia anche legata al costante attacco di
Confindustria alle libere professioni e che la riforma porterà
giovamento soltanto alle Società di ingegneria?
4) I Responsabili del procedimento come determineranno
l'
importo del corrispettivo da porre a base d'asta nel caso
di gare per l'affidamento dei servizi di architettura e di
ingegneria?
Con quali riferimenti i Responsabili del procedimento
determineranno le
soglie di 40.000, 100.000 e 200.000 euro
(cottimo fiduciario, procedura negoziata senza previa pubblicazione
di bando di gara, procedura aperta)
per la definizione
dell'importo di un servizio di architettura e di ingegneria e
non credete che potrà verificarsi che servizi relativi a due opere
della stessa tipologia e con eguale finanziamento possano attingere
a soglie diverse?
Dove sta la trasparenza? Come si coniuga
l'abolizione delle tariffe con l'articolo 92, comma 2 del
Codice dei contratti e con l'
articolo 262 del Regolamento n.
207/2010 dove viene precisato che i corrispettivi previsti
dalle Tariffe professionali possono essere utilizzati dalle
stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dell'importo
da porre a base dell'affidamento?
5) Quale sarà il metro con cui gli Ordini professionali
dovranno determinare se il
corrispettivo è adeguato
all'importanza dell'opera (art. 9 dl n. 1/2012)
ed al decoro
della professione (art. 2233 Cod. civ.) ? E come sarà
determinata dagli Ordini stessi l'inadeguatezza? Dove sta la
libertà di determinazione del compenso, se poi è possibile
l'illecito disciplinare dovuto ad un'eventuale inadeguata misura
del compenso all'importanza dell'opera stessa?
6) Che significa che la
misura del compenso deve essere
resa in forma scritta se richiesta dal cliente? Che sarà
possibile anche definizione di compensi in forma soltanto verbale?
E non credete che tale soluzione, unita alla cancellazione delle
tariffe professionali, porterà ad innumerevoli contenziosi? Come
può, poi, parlarsi di liberalizzazione quando viene previsto un
ulteriore obbligo da parte del professionista? Non Vi sembra,
invece, una norma repressiva che parte dal presupposto che il
professionista sia sempre la "parte forte" del rapporto
contrattuale e che voglia costantemente abusare del fiducia del
cliente?
Questi ed altri interrogativi che non credo siano solo nostri, si
pongono all'attenzione di chi ha l'onore e l'onere di rappresentare
categorie così numerose come quelle delle professioni tecniche e,
nel chiederVi scusa per le tante domande cui credo vorrete dare
risposta non soltanto a me ma a tutti coloro che navigano su
www.lavoripubblici.it, siamo certi che i Consigli nazionali
proporranno
opportuni emendamenti per modificare l'attuale testo
dell'articolo 9 del D.L. n. 1/2012 al fine di evitare la
cancellazione di
tariffe di riferimento indispensabili per
le opere pubbliche e, probabilmente, necessarie per le opere
private .
© Riproduzione riservata