Con riguardo agli appalti aggiudicati con offerta ricadente nel
2003 o in anno precedente, deve ritenersi applicabile anche ai
lavori contabilizzati nell’anno 2005 il D.M. 30 giugno 2005, che ha
rilevato le variazioni dei prezzi dei materiali del ferro e del
rame tra l’anno 2004 e l’anno 2005?
Alla domanda si ritiene debba darsi senz’altro risposta
affermativa, per due ordini di argomentazioni, il primo di
ordine logico, il secondo di ordine testuale.
Sotto il primo profilo, è da rilevare che relativamente agli
appalti pluriennali, una volta che l’aumento sia intervenuto e sia
stato accertato con decreto del Ministero delle Infrastrutture, il
riconoscimento dell’adeguamento deve necessariamente valere, sia
per le quantità contabilizzate nell’anno antecedente il decreto,
sia negli anni successivi, sempre che evidentemente negli anni
successivi non siano intervenuti significativi decrementi,
debitamente accertati nel decreto ministeriale dell’anno
successivo.
Infatti, sotto il profilo logico, una volta accertato l’incremento
del prezzo dei materiali, non avrebbe alcun senso riconoscerlo per
le quantità contabilizzate nell’anno successivo all’offerta e non
riconoscerlo invece negli anni ulteriori, pur permanendo l’aumento
accertato.
Sotto il profilo testuale, assolutamente significativa è la
disposizione di cui all’art. 2 lettera b) del D.M. 11 ottobre 2006,
il quale dopo aver accertato l’incremento del prezzo del bitume
intervenuto nel 2005, relativamente ai materiali di cui al decreto
del giugno 2005, afferma l’applicabilità dell’incremento ivi
accertato anche ai materiali contabilizzati nell’anno 2005 (fermo
restando che l’offerta sia stata presentata nell’anno 2003 o negli
anni precedenti).
Si evidenzia, infine, che l’accertata variazione percentuale
(dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per
l’intero, in quanto in base alla circolare del Ministero n. 871 del
2005 l’impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l’effettivo
incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al
prezzo vigente al momento dell’offerta ed a quello da lei
corrisposto al fornitore.
Conseguenza di ciò è che, se a seguito di tale accertamento il
divario accertato è più alto dell’incremento rilevato con il
decreto si applica quest’ultimo, se invece è più basso si applica
l’incremento effettivo.
Fonte: Ance
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