UN CHIARIMENTO DELL’ANCE

07/11/2006

Con riguardo agli appalti aggiudicati con offerta ricadente nel 2003 o in anno precedente, deve ritenersi applicabile anche ai lavori contabilizzati nell’anno 2005 il D.M. 30 giugno 2005, che ha rilevato le variazioni dei prezzi dei materiali del ferro e del rame tra l’anno 2004 e l’anno 2005?

Alla domanda si ritiene debba darsi senz’altro risposta affermativa, per due ordini di argomentazioni, il primo di ordine logico, il secondo di ordine testuale.

Sotto il primo profilo, è da rilevare che relativamente agli appalti pluriennali, una volta che l’aumento sia intervenuto e sia stato accertato con decreto del Ministero delle Infrastrutture, il riconoscimento dell’adeguamento deve necessariamente valere, sia per le quantità contabilizzate nell’anno antecedente il decreto, sia negli anni successivi, sempre che evidentemente negli anni successivi non siano intervenuti significativi decrementi, debitamente accertati nel decreto ministeriale dell’anno successivo.
Infatti, sotto il profilo logico, una volta accertato l’incremento del prezzo dei materiali, non avrebbe alcun senso riconoscerlo per le quantità contabilizzate nell’anno successivo all’offerta e non riconoscerlo invece negli anni ulteriori, pur permanendo l’aumento accertato.

Sotto il profilo testuale, assolutamente significativa è la disposizione di cui all’art. 2 lettera b) del D.M. 11 ottobre 2006, il quale dopo aver accertato l’incremento del prezzo del bitume intervenuto nel 2005, relativamente ai materiali di cui al decreto del giugno 2005, afferma l’applicabilità dell’incremento ivi accertato anche ai materiali contabilizzati nell’anno 2005 (fermo restando che l’offerta sia stata presentata nell’anno 2003 o negli anni precedenti).

Si evidenzia, infine, che l’accertata variazione percentuale (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l’intero, in quanto in base alla circolare del Ministero n. 871 del 2005 l’impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l’effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell’offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore.
Conseguenza di ciò è che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato è più alto dell’incremento rilevato con il decreto si applica quest’ultimo, se invece è più basso si applica l’incremento effettivo.

Fonte: Ance

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