La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici n. 9/2005 del 23 novembre 2005 chiarisce puntualmente il
progetto d’opera pubblica ed i livelli di progettazione, con
particolare attenzione alla legittimità di un affidamento di
servizi di progettazione limitato al solo livello esecutivo,
prescindendo da quello preliminare e definitivo.
In tema di progettazione, l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici si era già espressa con la determinazione n.4 del 31
gennaio 2001 nella quale è stata esaminata anche la possibilità per
il responsabile unico del procedimento di intervenire sui contenuti
degli elaborati progettuali.
La determinazione dell’ Autorità nella considerazione di
particolari scelte dell’Amministrazione committente di affidare
parzialmente la progettazione esecutiva sostanzialmente ribadisce
che i livelli di progettazione sono da considerarsi quali
“successivi approfondimenti tecnici” (Legge n.109/94, art. 16,
comma 1) che “costituiscono una suddivisione di contenuti che tra
loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità”
(D.P.R. n.554/99, art. 15, comma 2).
Il documento assume particolare rilievo per l’ esame dell’ampia
giurisprudenza in materia, che chiarisce la fondamentale fase di
progettazione dell’intervento, sia per l’azione discrezionale del
responsabile unico del procedimento che per le responsabilità dei
professionisti incaricati del progetto.
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