Il
Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti
normativi, ha espresso il
28 settembre scorso il proprio
parere sullo schema di decreto legislativo contenente
modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
approvato dal Consiglio dei Ministri nello scorso mese di
giugno.
I giudici, oltre ad avere esaminato il decreto legislativo
correttivo predisposto dal Governo
si sono espressi
criticamente anche sull’art. 49, comma 10 del codice stesso
che, nell’ambito della
disciplina dell’avvalimento in sede di
gara, reca il divieto all’impresa ausiliaria di assumere il
ruolo di subappaltatore e manifestano, la necessità di modificare
la norma alla luce di un parere informale del servizio legale della
Commissione europea che ha criticato la norma.
La Commissione Europea si chiede “
Perché non dovrebbe poter
partecipare come subappaltatore?” ed aggiunge “
Il subappalto
non può essere vietato dalla stazione appaltante. Se c’è un caso in
cui può essere utile il ricorso al sub appalto è proprio quando le
capacità della società ausiliaria sono necessarie alla
realizzazione dell’appalto. Altrimenti, in questo caso, diventa
obbligatorio raggrupparsi. E perché, invece, non potrebbero
indicare nell’offerta che la società ausiliaria realizzerà la parte
per la quale è competente”.
Viene suggerito, quindi, al Governo di consentire di avvalersi
dell’impresa ausiliaria nei limiti della competenza di
quest’ultima, anche per evitare il rischio di una successiva
procedura di infrazione comunitaria.
© Riproduzione riservata