Gli ingegneri iscritti alla sezione B dell’albo professionale
(ingegneri juniores) possono progettare strutture in zona sismica
in caso di costruzioni civili semplici e con l’utilizzo di
metodologie standardizzate.
Lo ha stabilito in sede giurisdizionale la Sezione Quarta del
Consiglio di Stato, intervenuta sul problema delle competenze
professionale degli ingegneri che hanno completato il percorso di
laurea triennale iscrivendosi alla sezione B dell’albo
professionale. In particolare, nel caso di specie un ingegnere
juniores si era visto rigettare un progetto presentato per la
realizzazione di un fabbricato da adibire ad abitazione rurale di
4100 metri cubi, con due elevazioni fuori terra, da realizzarsi in
zona sismica. Il diniego al progetto presentato era stato motivato
in virtù del “Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
prot. n. 126/09 del 24 luglio 2009” che aveva ritenuto che la
progettazione in zona sismica non rientrasse nella competenza degli
ingegneri e architetti juniores.
Da qui il primo ricorso al TAR da parte dell’Ingegnere juniores e
di Sind.In.Ar 3 (Sindacato Nazionale Ingegneri Juniores e
Architetti Juniores). Il TAR, ricorrendo in un difetto di forma,
aveva però rigettato il ricorso, richiamando le prescrizioni
contenute negli artt. 16 e 46 del d.P.R. 5 giugno 2011 n. 328, che,
nel delineare le competenza degli ingegneri e architetti juniores,
fanno riferimento, tra l’altro, alla “progettazione di costruzioni
civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate”. Secondo
il giudice di primo grado da tali prescrizioni normative si
dovrebbe desumere che l’architetto e l’ingegnere juniores non
possano mai essere chiamati a risolvere problemi di speciale
complessità, nel senso che né l’opera da realizzare, né le
metodologie da applicare devono risultare complesse. Il TAR
ritenendo che le costruzioni in zona sismica, invece, dovrebbero
sempre reputarsi di speciale difficoltà, poiché la loro
progettazione presupporrebbe l’applicazione di metodologie e
normative complesse e richiederebbe una conoscenza avanzata
dell’ingegneria strutturale e geotecnica (nulla rilevando che, per
la soluzione dei problemi di speciale complessità legati alla
progettazione in zona sismica, esistano tecniche di costruzione
consolidate dall’esperienza, poiché tale circostanza non
inficerebbe il fatto che la costruzione in zona sismica implica pur
sempre la soluzione di un complesso problema progettuale e
normativo), ha escluso gli juniores dalla loro progettazione. Ma si
sa i giudici non sono “tecnici” e spesso le consulenze non sono
realizzate da professionisti
super partes.
In secondo grado, gli appellanti hanno evidenziato come la sentenza
di primo grado si basava sulla arbitraria equiparazione tra
progettazione in zona sismica e progettazione “complessa”,
estendendo immotivatamente l’ambito delle preclusioni oggettive di
natura professionale fissate ex lege nei confronti degli ingegneri
e degli architetti juniores, non tenendo conto della concreta
natura del progetto demandato all’ingegnere appellante e relativo
ad un immobile di estensione inferiore a 5000 mc (pari a 4100 mc,
per la precisione), avente due elevazioni fuori terra ed insistente
in zona agricola, né aveva approfondito la circostanza che nel caso
di specie era stata utilizzata una metodologia di calcolo
“standardizzata”.
Era stata obliata la circostanza che la Regione Calabria aveva
acquisito tre pareri tecnici, ma poi aveva tenuto conto unicamente
di quello maggiormente vessatorio per la categoria degli ingegneri
e degli architetti junior; la decisione di primo grado, inoltre,
aveva frainteso il concetto di “metodologie standardizzate”,
equiparandole alla “metodologia semplice” e sostenendo che ne fosse
sempre e comunque precluso l’utilizzo per la progettazione in zona
sismica.
I giudici del Consiglio di Stato, pur rilevando la specificità
della progettazione in area sismica, hanno ammesso che la
ricorrenza del criterio legittimante previsto ex lege -
“costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie
standardizzate” - non possa essere aprioristicamente escluso sempre
e comunque, allorché si verta nel campo della progettazione e
direzione dei lavori in dette aree, e necessiti di una valutazione
caso per caso, che tenga conto in concreto dell’opera prevista,
delle metodologie di calcolo utilizzate, e che potrà essere tanto
più rigida e “preclusiva”, allorché l’area sia classificata con un
maggiore rischio sismico.
La valutazione di un progetto in zona sismica deve specificamente
riferirsi, di volta in volta, al singolo progetto presentato, con
motivazione che, ancorché sintetica, abbia portata
“individualizzante” (sia in ipotesi di favorevole delibazione,
ovviamente, che in ipotesi di riscontrata preclusione).
Con tale motivazione, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e
obbligato l’amministrazione a ripronunciarsi sul progetto.
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