La nuova disciplina del
reverse charge introdotta dal
decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006 che
dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2007 entra anche nella
Finanziaria 2007 dove con un emendamento del Governo
sarà
fissata una nuova decorrenza e verranno sciolti i dubbi che gli
operatori (in particolare l’Ance) avevano evidenziato nei giorni
scorsi.
I rappresentati dell’ANCE, hanno, infatti chiesto al Ministero
dell’Economia, nei giorni scorsi, la puntuale definizione del
concetto di subappalto, anche in considerazione del fatto che, in
passato, l’amministrazione ha affermato che l’appalto (e, quindi,
anche il subappalto) si differenzia dalla mera cessione di beni in
quanto in esso è prevalente l’elemento “lavoro”, piuttosto che la
fornitura dei materiali.
Ma i problemi che si pongono nell’applicazione della disciplina
sono molteplici ed, infatti, cosa succede nel caso della cosiddetta
fornitura con posa in opera quando il valore del bene fornito
prevale sul valore della manodopera?
Mentre appare scontato che non si debba applicare il reverse
charge, cosa succede se il fornitore, a sua volta, si avvale di
manodopera di terzi?
L’emendamento annunciato nella Finanziaria 2007 dovrebbe risolvere,
tra gli altri anche questo problema, ma anche quello del cosiddetto
“nolo a caldo”.
In merito all’applicazione del riverse charge occorre precisare che
con un
primo comunicato del 6 ottobre scorso,
l’amministrazione finanziaria aveva comunicato l’
applicazione
del reverse charge a partire dal 12 ottobre 2006, in base alla
direttiva 2006/69/Ce del 24 luglio 2006, entrata in vigore il 13
agosto 2006, che (modificando l’articolo 21 della direttiva
77/388/Cee) consente autonomamente agli Stati la possibilità di
implementare il reverse charge senza una preventiva
autorizzazione.
Il comunicato che imponeva l’immediata applicazione del reverse
charge scatenò le proteste delle aziende e, così, con
successivo
comunicato del 12 ottobre, emesso congiuntamente dal
Dipartimento per le Politiche fiscali e dall’Agenzia delle Entrate,
è stata sospesa l’applicazione della norma e precisato che
l’entrata in vigore sarebbe stata stabilita in via legislativa.
A tutt’oggi, quindi, è possibile applicare l’Iva nei rapporti
tra appaltatore e subappaltatore.
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