L’
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS)
successivamente alla
circolare n. 111 del 13 ottobre scorso
avente per oggetto: “Art. 36 bis legge 248/06” è intervenuto per
fornire indicazioni e delucidazioni sul problema relativo a quanto
disposto nell’articolo 36 bis della Legge n. 248/2006 di
conversione del decreto legge n. 226/2006 interviene nuovamente
sull’argomento con una
circolare n. 45 dello scorso 23
ottobre emanata dalla Direzione Generale recante “
Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006,
art. 36 bis”.
Nella circolare vengono date indicazioni operative sulle questioni
di competenza dell'Inail tra le quali:
- il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei
cantieri;
- la tessera di riconoscimento o registro;
- la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di
lavoro;
- le sanzioni amministrative e civili per il lavoro nero;
- i requisiti per lo sconto edile.
Il provvedimento di sospensione può essere adottato qualora si
riscontri l’impiego di personale non risultante da scritture o da
altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20
% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.
La sospensione può essere attivata anche su segnalazione degli
ispettori di vigilanza di Inail e Inps ed a tal fine la circolare
ministeriale specifica che, qualora questi ultimi accertino la
sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del
provvedimento, ne diano immediata comunicazione alla competente
Direzione Provinciale del Lavoro mediante trasmissione del
verbale.
Sempre nell’ambito dei cantieri edili è previsto,
a decorrere
dal 1° ottobre 2006, l’obbligo per i datori di lavoro di munire
il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, compresi gli
autonomi (es. artigiani) che operano nel cantiere, sono tenuti ad
esporre detta tessera.
In via alternativa, i soli datori di lavoro che occupano meno di
dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di esporre la
tessera “mediante annotazione, su
apposito registro di cantiere
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente
da tenersi sul luogo di lavoro,
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori”.
La legge8 rende immediatamente operative alcune disposizioni già
contenute nel decreto di attuazione della cosiddetta “legge Biagi”
9 , stabilendo che, nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro
nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a darne
comunicazione al Centro per l’impiego 10, mediante documentazione
avente data certa,
il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti.
E’ stato rafforzato il sistema sanzionatorio per l’impiego di
lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione
obbligatoria, con riferimento alle
aziende di qualsiasi
settore, sia con riguardo alle
sanzioni amministrative
che a quelli
civili.
Le nuove disposizioni si applicano alle violazioni commesse
dal
12 agosto 2006, con la precisazione che per le condotte di
carattere permanente (iniziate anche anteriormente all’entrata in
vigore della legge) occorre fare riferimento alla data di
cessazione del comportamento lesivo, che di norma coincide con
quella dell’accertamento da parte del personale ispettivo.
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