Con nota prot. 1324 del 7 febbraio scorso, il
Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
ha inviato alle Direzioni Regionali/Interregionali e ai Comandi
Provinciali dei Vigili de Fuoco una nota con cui viene trasmessa la
nuova Guida 2012 per l’installazione degli impianti
fotovoltaici nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi.
La guida, che è stata redatta da un apposito gruppo di
lavoro, costituito da esperti del settore elettrico ed approvata
recentemente dal Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione incendi (C.C.T.S.),
recepisce icontenuti del D.P.R.
1 agosto 2011, n. 151 recante "Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a normadell'articolo 49 comma 4-quater,
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito conmodificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e tiene conto delle varie
problematiche emerse in sede periferica a seguito delle
installazioni di impianti fotovoltaici. La nuova guida sostituisce
quella emanata con nota prot. n. 5158 del 26 marzo 2010.
In verità
gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi
del D.P.R. n. 151/2011 ma l'installazione di un impianto
fotovoltaico, in funzione delle caratteristiche
elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in
opera, può comportare un aggravio del preesistente livello di
rischio di incendio e, pertanto, l'installazione di un impianto
fotovoltaico a servizio di un'attività soggetta ai controlli di
prevenzione incendi richiede gli adempimenti previsti dal comma 6
dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011.
L'aggravio potrebbe concretizzarsi, per ilfabbricato servito, in
termini di:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della
combustione (ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti
apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione di tetti
combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso
l'interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di
un fabbricato suddiviso in più compartimenti - modifica della
velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono
compartimento).
Rientrano, nel campo di applicazione della nuova guida, gli
impianti con tensione in corrente continua (c.c.) non superiore a
1500V.
Nella guida sono, dettagliatamente trattati:
- campo di applicazione;
- requisiti tecnici;
- documentazione;
- verifiche;
- segnaletica di sicurezza;
- salvaguardia degli operatori VV.F.;
- impianti esistenti.
Ricordiamo che per gli
impianti fotovoltaici posti in funzione
prima dell'entrata in vigore della nuova guida 2012 ed a
servizio di un'attività soggetta ai controlli di prevenzione
incendi, sono richiesti, unicamente, gli adempimenti previsti dal
comma 6 dell'art. 4 del D.P.R. n. 151 dell'1 agosto 2011.
ln generale per detti impianti dovrà essere previsto tra l'altro:
- la presenza e la funzionalità del dispositivo del comando di
emergenza;
- l'applicazione della segnaletica di sicurezza e le verifiche
riportate nella nuova guida 2012.
La guida è completata dall'allegato I in cui sono riportate le
definizioni, ricavate dalle vigenti norme e guide di settore, cui
si fa riferimento nella guida stessa.
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