Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9 novembre 2006 è stata
pubblicata lam Circolare 3 novembre 2006, n. 1733 del Ministero
delle Infrastrutture recante: “Articolo 36-bis del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 448, recante: Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro”. La circolare interviene sul problema sulla possibilità di
adozione del provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito
dei cantieri edili dando utili indicazioni in merito:
- all’individuazione degli uffici competenti a ricevere
comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della
istruttoria;
- fornendo indicazioni di massima sulle modalità operative.
Relativamente al primo punto, la circolare precisa che a livello
operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale alle
opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il
provvedimento di sospensione del cantiere emesso dall’ispettore del
lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e delle
prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell’avvio del procedimento, eventuale partecipazione del
destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo volto alla
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica recante gli
elementi essenziali per l’emanazione del provvedimento
interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la
documentazione utile, alla Direzione generale per la regolazione al
fine della adozione dell'atto stesso.
Per quanto concerne le modalità operative per l’emanazione del
provvedimento interdittivo, nella circolare viene precisato che il
procedimento avviato da parte della struttura decentrata deve
essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione
del provvedimento di sospensione; la Direzione generale per la
regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una volta
acquisita la documentazione trasmessa dal competente provveditorato
regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato
decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo, la fonte
primaria prescrive due possibilità:
- che la stessa sia pari alla durata della sospensione;
- che possa essere anche disposta per un ulteriore periodo, pari
al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non
può essere superiore a due anni.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle
imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all’art.
5 del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche
sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere una
autocertificazione concernente l’essere stati o meno destinatari di
provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio: tale richiesta
trova il proprio fondamento normativo nel disposto della lettera e)
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può
accertare la veridicità della predetta autocertificazione tramite
consultazione del sito informatico dell’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture.
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