RIVALUTATA UN’INDENNITÀ DA 1.144.000 A 44.054.750 LIRE

13/11/2006

Il fatto riguarda l’esproprio di un terreno a favore dalla Giunta regionale del Lazio per fini di edilizia residenziale pubblica con la monetizzazione dell’indennità d’espropriazione, determinata dapprima in lire 1.144.000, aumentata in lire 44.054.750 dopo la sentenza della Corte costituzionale (sez. I civile, del 19.10.2006, n° 22357).

“Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo - si legge nella sentenza - deve esservi piena proporzionalità tra le finalità pubbliche che si vogliono raggiungere e il sacrificio della privazione della proprietà, con la conseguenza che la espropriazione o acquisizione della proprietà per pubblica utilità non è conforme alla indicata norma della Convenzione, quando sia attuata in violazione del principio di legalità e comunque per essa non sia pagata una somma ragionevolmente collegata al valore di mercato del bene ablato.”

I criteri di liquidazione di indennità di espropriazione di cui all’articolo 5bis del Dl 333/92, convertito in legge 359/92, quindi, non consentono un serio ristoro dei proprietari espropriati, violando l’equilibrio tra sacrificio del privato e l’interesse generale pubblico.

Sulla base di questa premessa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22357, 19 ottobre 2006, entra nel merito di due questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5bis; in particolare:
  • per contrasto con l’articolo 111, commi 1 e 2 della Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale ad essa, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità, ai procedimenti espropriativi in corso e ai giudizi pendenti, dei criteri di determinazione dell’indennità in esso contenuti per i suoli edificabili, viola il diritto a un giusto processo per il soggetto espropriato e, in specie, le condizioni di parità delle parti davanti al giudice, lese palesemente dall’intromissione del legislatore nell’amministrazione della giustizia, con influenza chiara sulla risoluzione di una specifica e determinata categoria di controversie, tese alla determinazione dell’indennità di espropriazione;
  • per contrasto con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione, in rapporto all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla richiamata Convenzione, nella parte in cui, disponendo l’applicabilità dei criteri di determinazione dell’indennità in esso contenuti, attribuisce ai soggetti privati della proprietà per cause di pubblica utilità di non eccezionale rilievo, un ristoro non serio ed eccessivamente riduttivo del valore venale del bene espropriato.




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