Il fatto riguarda l’esproprio di un terreno a favore dalla Giunta
regionale del Lazio per fini di edilizia residenziale pubblica con
la monetizzazione dell’indennità d’espropriazione, determinata
dapprima in lire 1.144.000, aumentata in lire 44.054.750 dopo la
sentenza della Corte costituzionale (sez. I civile, del 19.10.2006,
n° 22357).
“Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo di Strasburgo - si legge nella sentenza - deve esservi
piena proporzionalità tra le finalità pubbliche che si vogliono
raggiungere e il sacrificio della privazione della proprietà, con
la conseguenza che la espropriazione o acquisizione della proprietà
per pubblica utilità non è conforme alla indicata norma della
Convenzione, quando sia attuata in violazione del principio di
legalità e comunque per essa non sia pagata una somma
ragionevolmente collegata al valore di mercato del bene
ablato.”
I criteri di liquidazione di indennità di espropriazione di cui
all’articolo 5bis del Dl 333/92, convertito in legge 359/92,
quindi, non consentono un serio ristoro dei proprietari
espropriati, violando l’equilibrio tra sacrificio del privato e
l’interesse generale pubblico.
Sulla base di questa premessa la Corte di Cassazione, con sentenza
n. 22357, 19 ottobre 2006, entra nel merito di due questioni di
legittimità costituzionale dell’articolo 5bis; in particolare:
- per contrasto con l’articolo 111, commi 1 e 2 della
Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e all’articolo 1
del primo Protocollo addizionale ad essa, nella parte in cui,
disponendo l’applicabilità, ai procedimenti espropriativi in corso
e ai giudizi pendenti, dei criteri di determinazione dell’indennità
in esso contenuti per i suoli edificabili, viola il diritto a un
giusto processo per il soggetto espropriato e, in specie, le
condizioni di parità delle parti davanti al giudice, lese
palesemente dall’intromissione del legislatore nell’amministrazione
della giustizia, con influenza chiara sulla risoluzione di una
specifica e determinata categoria di controversie, tese alla
determinazione dell’indennità di espropriazione;
- per contrasto con l’articolo 117, comma 1 della Costituzione,
in rapporto all’articolo 1 del primo Protocollo addizionale alla
richiamata Convenzione, nella parte in cui, disponendo
l’applicabilità dei criteri di determinazione dell’indennità in
esso contenuti, attribuisce ai soggetti privati della proprietà per
cause di pubblica utilità di non eccezionale rilievo, un ristoro
non serio ed eccessivamente riduttivo del valore venale del bene
espropriato.
© Riproduzione riservata