L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida "Ristrutturazioni
edilizie: le agevolazioni fiscali" alla luce delle modifiche
introdotte dal
Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
convertito con modificazioni dalla
Legge 22 dicembre 2011, n.
214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300) che,
ricordiamo, ha reso strutturale la detrazione fiscale del 36% sulle
ristrutturazioni edilizie dall'1 gennaio 2012.
L'art. 4 del decreto legge n. 201/2011 ha, infatti, previsto per
l'agevolazione, introdotta nel 1998, il suo inserimento tra gli
oneri detraibili ai fini IRPEF. È, inoltre, a regime anche la
detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che
provvedono, entro sei mesi dalla data di termine dei lavori, alla
successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In questi
casi, l'acquirente o l'assegnatario della singola unità immobiliare
potrà fruire del 36% del valore degli interventi eseguiti. Questo
valore si assume in misura pari al 25% del prezzo di vendita o di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000
euro.
L'art. 4 del DL. n. 201/2011 ha apportato modifiche al testo unico
delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ed, in
particolare, ha aggiunto dopo l'art. 16, l'art. 16-bis (Detrazione
delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici) che ha previsto,
appunto, che dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per
cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare,
sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile
sul quale sono effettuati determinati interventi, tra i quali:
- interventi di manutenzione ordinaria, interventi di
manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento
conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3,
commi a, b, c e d del DPR n. 380/2001) effettuati sulle parti
comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, del
codice civile;
- interventi di manutenzione straordinaria, interventi di
restauro e di risanamento conservativo, interventi di
ristrutturazione edilizia (art. 3, commi b, c e d del DPR n.
380/2001) effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro
pertinenze;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino
dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché
sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti
auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche;
- interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a
prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di
terzi;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento
acustico;
- interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al
conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo
all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate
anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
- interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la
sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione;
- interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere
volte ad evitare gli infortuni domestici.
Nel caso in cui i suddetti interventi consistano nella mera
prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del
computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della
detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi
anni. Inoltre, se gli interventi sono realizzati su unità
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio
dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività
commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari
importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli
successivi. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale
sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata
in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di
imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per
intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione
materiale e diretta del bene.
Segnaliamo, infine, le modifiche normative che negli ultimi anni
sono intervenute in merito alla disciplina che regola le detrazioni
fiscali per ristrutturazioni edilizie:
- l'abolizione dell'obbligo di invio della comunicazione di
inizio lavori al Centro operativo di Pescara;
- la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta
d'acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l'obbligo di
operare;
- l'eliminazione dell'obbligo di indicare il costo della
manodopera, in maniera distinta, nella fattura emessa dall'impresa
che esegue i lavori;
- la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l'unità
immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta
prima che sia trascorso l'intero periodo di godimento della
detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni
non ancora utilizzate o trasferire il diritto all'acquirente
(persona fisica) dell'immobile;
- l'obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l'importo
detraibile in 10 quote annuali; dal 2012 non è più prevista per i
contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali;
- l'estensione dell'agevolazione agli interventi necessari alla
ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di
emergenza.
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