Mentre in Parlamento si dibatte in merito alla conversione in legge
del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 e sui giornali impazzano
notizie che riguardano gli accorpamenti tra professioni simili, con
ipotesi e congetture che forse mai vedranno la luce, il Collegio
Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, forse
basandosi su ciò che di concreto al momento si può fare, ha emanato
la circolare prot. 838/2012, con la quale si riduce il tirocinio
professionale per l'accesso all'Albo degli Agrotecnici e degli
Agrotecnici laureati, che l'art. 1 della legge n. 251/1986 e
successive modificazioni determinava in ventiquattro mesi, a
diciotto mesi.
Quella degli Agrotecnici è, dunque, la prima tra le categorie
professionali ad aver concretamente operato per la semplificazione
di cui si parla con vigore nell'era Monti. Ricordiamo che l'art. 9
del Decreto Legge n. 1/2012, ridefinisce la durata del tirocinio
professionale per tutti gli Albi professionali prevedendo che una
durata massima di diciotto mesi.
Il Collegio degli Agrotecnici, alla luce di questa modifica in
vigore dal 24 gennaio 2012, ha dunque stabilito che gli iscritti
nel Registro dei Praticanti tenuto dai Collegi degli Agrotecnici e
degli Agrotecnici laureati che abbiano già svolto diciotto mesi di
tirocinio professionale devono essere cancellati dal Registro e
dovrà essere loro rilasciato il nulla-osta per l'accesso agli esami
abilitante alla professione.
La circolare degli Agrotecnici, indirizzata ai Presidenti dei
Collegi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, ha
precisato che prima di procedere al rilascio del nulla osta, è
auspicabile l'attesa della definitiva conversione in legge del DLn.
1/2012, che dovrebbe peraltro essere imminente in quanto sembra che
il Governo voglia porre la fiducia sul provvedimento; la prudenza è
imposta dall'esperienza recente, che ha dimostrato come talvolta le
disposizioni iniziali dei decreti legge presentati dal Governo
abbiano subito profonde modificazioni nell'iter parlamentare di
conversione. In ogni caso ove vi fossero praticanti che, in forza
della nuova disposizione recata dall'art. 9 del decreto legge n.
1/2012, chiedessero la cancellazione dal Registro dei Praticanti ed
il rilascio del nulla-osta per la sessione 2012 degli esami di
abilitazione professionale, i Collegi locali in indirizzo sono
tenuti a provvedervi, con l'accortezza di indicare nel nulla-osta
la circostanza che la stessa viene rilasciata nelle more della
definitiva conversione in legge del citato decreto n. 1/2012.
"In questo modo - ha affermato il Presidente nazionale
Roberto Orlandi -
vogliamo dimostrare una volta di più
come le libere professioni italiane non siano contro, ma a favore,
del processo di modernizzazione del Paese. Semplicemente chiediamo
di poter essere ascoltati e di non dover subire norme imperative
come sono state quelle (poi fortunatamente modificate) relative
alle società di capitale od all'automatica abrogazione degli
ordinamenti".
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