Come stabilito dal decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
è stato prorogato al
30 giugno 2012 il termine ultimo per
presentare all'Agenzia del Territorio la domanda per la variazione
catastale per l'attribuzione della ruralità agli immobili
strumentali all'attività agricola (fermo restando il classamento
originario degli immobili rurali ad uso abitativo).
L'Agenzia del Territorio ha ricordato che per la presentazione
della domanda possono essere utilizzati i modelli A, B e C,
allegati al decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le
domande presentate per la destinazione abitativa non potranno
produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo
restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di
ruralità.
Ricordiamo che la domanda può essere presentata, entro 30 giugno
2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o
tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti
abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto
terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di
categoria degli agricoltori. La domanda deve essere effettuata in
conformità al modello A allegato al decreto 14 settembre 2011, da
compilarsi preferibilmente attraverso l'apposita applicazione web,
allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli B (per
le abitazioni rurali) e C (per le altre destinazioni strumentali)
conformi a quelli del menzionato decreto. Le domande, corredate
dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai
competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio mediante:
- consegna diretta all'Ufficio
- raccomandata postale con avviso di ricevimento
- fax, ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445
- posta elettronica certificata.
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