In una finanziaria, in discussione in questi giorni, alla Camera
dei deputati e che cambia di giorno in giorno, un emendamento
propone alcune novità di notevole interesse per i
professionisti.
Le novità riguardano principalmente le quote di ammortamento degli
immobili ed i canoni di locazione finanziaria degli stessi ma anche
i canoni di locazione delle autovetture ed i sistemi di
tracciabilità.
Nel caso di approvazione dell’emendamento le regole per la
determinazione del reddito di lavoro autonomo verranno avvicinate
sempre di più a quelle d’impresa.
Immobili
Deducibili le quote di ammortamento e i canoni di locazione
finanziaria degli immobili. Verrebbe così riscritta una parte
importante della disciplina del reddito di lavoro autonomo,
avvicinandola sostanzialmente a quelle del reddito di impresa. Le
spese per l’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli
immobili utilizzati per l’esercizio professionale non imputati ad
incremento del costo del bene saranno deducibili entro il limite
del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili. Gli immobili potranno essere ammortizzati in quote
annuali non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al
costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
La deduzione dei canoni di leasing immobiliare è ammessa a
condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà
del periodo di ammortamento, e comunque con un minimo di otto anni
e un massimo di quindici se il contratto riguarda beni immobili. Le
spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla
manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e
professioni sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento,
nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili precisando che l’eventuale eccedenza potrà essere
dedotta in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il
contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile
adibito esclusivamente all’esercizio dell'arte o professione, è
deducibile il 50% della rendita ovvero, in caso di immobili
acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, il 50% del
relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i
servizi relativi a tali immobili e quelle relative
all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli
immobili.
Minus e plusvalenze
Per gli esercenti le arti e professioni rilevano anche le
plusvalenze e le minusalenze relative agli immobili. Per le
minusvalenze relative ai beni strumentali, compresi gli immobili,
viene disposto che le stesse sono deducibili se realizzate mediante
cessione a titolo oneroso o mediante risarcimento per la perdita o
il danneggiamento dei beni e come avviene per il reddito d’impresa,
viene disposto che non sono deducibili le minusvalenze derivanti
dalla destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio della
professione.
Autovetture
L’emendamento prevede che la deduzione dei canoni di locazione
finanziaria relativi alle autovetture, stabilita nella nuova misura
del 25% spetta a condizione che la durata del contratto non risulti
inferiore al periodo di ammortamento del bene (quattro anni).
Tracciabilità
In riferimento a quanto previsto dall’articolo 35, comma 12-bis,
del Decreto-legge n. 223/2006 convertito nella legge n. 248 del 4
Agosto 2006 sulla tracciabilità dei compensi dei liberi
professionisti, un altro emendamento inserisce un differimento di
un anno del termine previsto e, pertanto, i compensi superiori a
999,99 devono essere tracciati successivamente al 30 giugno
2008mentre dall’1 luglio 2007 al 30 giugno 2009 dovranno essere
tracciati i compensi superiori a 500,00 euro e, per ultimo,
soltanto a partire dall’1 luglio 2009 la tracciabilità dovrà essere
adottata per tutti i compensi superiori a 99,99 euro.
L’emendamento non è stato ancora approvato ed è ancora all’esame
della camera dei Deputati.
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