Il
Consiglio di Stato con la decisione n. 6462 del 31
ottobre scorso, interviene sul problema dei contratti
precisando che
non possono essere rinnovati i contratti di
appalto scaduti.
Il
Consiglio di Stato, nella decisione, mette in evidenza
che la
normativa italiana aprirebbe la strada al rinnovo dei
contratti di appalto, ma in evidente contrasto con la normativa
comunitaria.
Questo divieto è stato previsto nel nostro ordinamento dalla legge
18 aprile 2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria 2004).
La controversia riguarda la legittimità della determinazione con la
quale un’Amministrazione aveva negato il rinnovo, alla scadenza,
dei rapporti contrattuali instaurati con un appaltatore, sotto il
peculiare profilo della possibilità, secondo l’ordinamento vigente
e, in particolare, in attuazione dell’articolo 7, comma 2, lett.f),
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di procedere al
rinnovo di contratti d’appalto scaduti, anche dopo l’entrata in
vigore della legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria
2004) che, all’articolo 23, comma 1, ha espressamente soppresso
l’ultimo periodo dell’articolo 6, comma 2, legge 24 dicembre 1993,
n. 537, che, a sua volta, ammetteva, a determinate condizioni, la
possibilità di rinnovare i contratti delle pubbliche
amministrazioni, entro i tre mesi prima della loro scadenza.
La modifica introdotta dall’articolo 23 della legge n. 62/2005 deve
intendersi finalizzata, come si ricava dall’esame della relazione
illustrativa e dalla collocazione sistematica della disposizione,
all’archiviazione di una procedura di infrazione comunitaria (n.
2003/2110) avente ad oggetto proprio la previsione normativa
nazionale della facoltà di procedere al rinnovo espresso dei
contratti delle pubbliche amministrazioni, ritenuta incompatibile
con i principi di libertà di stabilimento e di prestazione dei
servizi cristallizzati negli articoli 43 e 49 del Trattato CE e con
la normativa europea in tema di tutela della concorrenza
nell’affidamento degli appalti pubblici, e che, quindi, ogni
esegesi della sua portata applicativa deve essere coerente con la
ratio e con lo scopo della relativa innovazione, per come appena
evidenziati.
Deve, quindi, osservarsi che all’eliminazione della possibilità di
provvedere al rinnovo dei contratti di appalto scaduti, disposta
con l’articolo 23 della legge n. 62/2005, deve assegnarsi una
valenza generale ed una portata preclusiva di opzioni ermeneutiche
ed applicative di altre disposizioni dell’ordinamento che si
risolvono, di fatto, nell’elusione del divieto di rinnovazione dei
contratti pubblici.
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