Con una nota, datata 6 novembre 2006, indirizzata al Comitato
Unitario Professioni, all’I.N.P.S. e all’I.N.A.I.L., la Direzione
Provinciale del lavoro di Modena, Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, a firma del Direttore dott. Eufranio Massi, ha
fatto chiarezza in merito all’applicazione del comma 3, art.
36-bis, della Legge n. 248/2006: “Nell’ambito dei cantieri edili
i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre
2006, il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano
presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o
lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente
dell’opera”.
In particolare, tale circolare ha ricordato che l’obbligo della
tessera di riconoscimento grava su tutte le imprese che svolgono,
all’interno dei cantieri edili, le attività elencate nell’allegato
I dell c.d. Direttiva cantieri /D.Lgs n. 494/1996). Tale obbligo
grava, inoltre, anche sui lavoratori autonomi ivi operanti i quali
devono provvedervi per proprio conto.
Per quanto riguarda i
liberi professionisti (geometri,
ingegneri, architetti, geologi, ecc.) regolarmente iscritti ad albi
professionali, che non dipendono da un’impresa ma che, comunque, si
trovano ad operare saltuariamente all’interno di un cantiere edile,
si ritiene che, stante alle precisazioni fornite il 30/10/2006
dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,
non sussista
l’obbligo di essere dotati della tessera di riconoscimento in
questione.
Come si legge nella nota, a maggior ragione si ritiene che
non
sussista alcun obbligo in tal senso per altre figure (agenti
immobiliari, visitatori, proprietari) che possono incidentalmente
trovarsi all’interno del cantiere e per le quali non è
oggettivamente possibile ipotizzare l’occupazione all’interno del
cantiere.
Per quanto concerne il
ruolo del direttore dei lavori, non
risulta possibile fornire aprioristicamente una risposta. Ciò in
quanto va verificato in concreto che tipologia di lavoratore
ricopre il ruolo in questione:
- se si tratta di lavoratore autonomo o dipendente di un’impresa
che svolge una delle attività previste, allora vi sarà l’obbligo di
dotarlo della tessera di riconoscimento;
- se, al contrario, il ruolo è ricoperto
da un libero professionista non vi sarà alcun obbligo.
Nel dubbio si ritiene opportuno suggerire, comunque, di dotare tale
figura del prescritto tesserino.
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