Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 marzo 2012, L
18 è stato pubblicato il
Regolamento Delegato UE N. 244/2012
della Commissione del 16 gennaio 2012 che integra la direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione
energetica nell'edilizia istituendo un quadro metodologico
comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei
costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e degli elementi edilizi.
In particolare, in riferimento all'art. 5 e agli allegati I e II
della direttiva 2010/31/UE, il nuovo Regolamento UE istituisce un
quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per
calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti
minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti
e per gli elementi edilizi. Tale quadro metodologico specifica:
- le norme per comparare le misure di efficienza energetica,
- le misure che incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i
pacchetti e le varianti di tali misure,
sulla base della prestazione energetica primaria e del costo
assegnato alla loro attuazione. Il Regolamento stabilisce, inoltre,
le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di
riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione
dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Quadro metodologico comparativo Per calcolare i livelli
ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri
devono applicano la metodologia prevista dall'allegato I al
Regolamento, che prevede:
- la definizione degli edifici di riferimento (abitazioni
monofamiliari - condomini di appartamenti e multifamiliari -
edifici adibiti a uffici);
- l'identificazione delle misure di efficienza energetica, delle
misure basate sull'energia da fonti rinnovabili e/o dei pacchetti e
varianti di tali misure per ciascun edificio di riferimento;
- il calcolo del fabbisogno di energia primaria derivante
dall'applicazione delle misure e dei pacchetti di misure a un
edificio di riferimento;
- il calcolo del costo globale in termini di valore attuale netto
per ciascun edificio di riferimento;
- l'analisi di sensibilità per i dati di costo per i calcoli che
includono i prezzi dell'energia;
- la derivazione di un livello ottimale in funzione dei costi
della prestazione energetica per ciascun edificio di
riferimento.
Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in
funzione dei costi sulla base sia della prospettiva macroeconomica
che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito
di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento
nazionale per la valutazione dei requisiti minimi nazionali di
prestazione energetica.
Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:
a) adottano come anno iniziale per il calcolo l'anno in cui il
calcolo viene eseguito;
b) impiegano il periodo di calcolo di cui all'allegato I;
c) impiegano le categorie di costo di cui all'allegato I;
d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo
del carbonio, i prezzi del carbonio previsti dal sistema ETS di cui
all'allegato II.
Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo
determinando, ai fini dei calcoli:
a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un
elemento edilizio;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di
manutenzione, i costi di funzionamento e i costi di personale;
d) i fattori di energia primaria;
e) l'evoluzione dei prezzi dell'energia da ipotizzare per tutti i
vettori energetici, tenendo conto delle informazioni di cui
all'allegato II.
Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale
in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione
energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non
esistono ancora specifici requisiti minimi di prestazione
energetica.
Gli Stati membri eseguono un'analisi per determinare la sensibilità
dei risultati del calcolo a cambiamenti dei parametri applicati, in
modo da coprire come minimo l'impatto di evoluzioni alternative dei
prezzi dell'energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice
macroeconomica e finanziaria, nonché idealmente altri parametri che
si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei
calcoli, quali l'evoluzione dei prezzi di componenti non
energetiche.
Il regolamento entra in vigore il 10 aprile 2012 e si applica a
partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e
dal 9 luglio 2013 agli altri edifici, ad eccezione degli edifici di
nuova costruzione, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012.
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