Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 30 del 3 novembre
scorso avente per oggetto “Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e
s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei
ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote
(trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori
temporanei in quota in relazione agli obblighi di redazione del
piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) e di formazione.”
interviene sull’argomemto in risposta alle numerose richieste di
chiarimenti riguardanti gli obblighi del datore di lavoro in
relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio di alcune
attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in
quota.
Ricordiamo che il citato articolo 37-quater del D.Lgs. n. 626/1994
è stato introdotto dal D.Lgs. n. 235/2003 e che la norma, entrata
in vigore dal 19 luglio 2005, prevede, tra l’altro, che il datore
di lavoro provveda a redigere a mezzo di persona competente un
piano di montaggio, uso e smontaggio in funzione della complessità
del ponteggio adoperato secondo le istruzioni fornite con la
circolare n. 25 del 2006.BR>
La circolare conferma che i ponteggi su ruote, comunemente
denominate trabattelli, sono ricomprese nel campo di applicazione
del citato articolo 36 ma, per ciò che concerne la redazione del
Pi.M.U.S, si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle
istruzioni fornite dal fabbricante dell’attrezzatura, eventualmente
completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli
ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
In riferimento, poi, alla formazione degli addetti al montaggio e
smontaggio non si ritiene indispensabile la partecipazione ai corsi
previsti per i montatori dei ponteggi a tubi e giunti e a telaio ma
si prevede che la formazione possa essere fornita direttamente dal
datore di lavoro in riferimento a quanto previsto dall’articolo 38,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/1994.
Nella circolare è, anche, precisato che:
- i ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2 sono
esclusi dal campo di applicazione della norma;
- i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti
sono soggetti alla norme di cui al DPR n. 459/1996 e le istruzioni
per l'uso che obbligatoriamente accompagnano l'attrezzatura (vedi
punto 1.7.4 dell’Allegato 1 al DP. n. 459/1996) definiscono le
modalità per il montaggio e lo smontaggio dell’attrezzatura e le
istruzioni per l’addestramento dei lavoratori ai quali, comunque
dovrà essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al
già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/1994;
- i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica di cui
al DPR n. 164/1956 che, all’articolo 25 definisce le regole per il
montaggio dei ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei
lavoratori, anche in tale ultimo caso il datore di lavoro farà
riferimento al disposto di cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n.
626/94.
In riferimento, poi, ai corsi di formazione di cui all’Accordo del
26 gennaio 2006, la circolare specifica che:
- il termine di due anni per la partecipazione ai corsi decorre
dalla data del 26 gennaio 2006 e non dal 19 luglio 2005, come
potrebbe apparire dalla lettura del D.Lgs. n. 235/2003;
- la pregressa esperienza biennale o triennale che consente
l’attività di montaggio e smontaggio dei ponteggi in attesa della
partecipazione al corso di formazione, può essere autocertificata
dal lavoratore stesso;
- i semplici utilizzatori dei ponteggi non sono tenuti a
partecipare ai corsi di formazione di cui al piu` volte citato
Accordo Stato-Regioni.
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