Paga l'Irap il professionista che si avvale di uno studio dotato di
bene strumentali sofisticati e tecnologicamente avanzati. In tema
di Irap, l'esercizio di attività di lavoro autonomo, diversa
dall'impresa commerciale, costituisce presupposto impositivo solo
se si tratta di attività autonomamente organizzata che ricorre
quando il contribuente:
- sia sotto qualsiasi forma il responsabile della organizzazione
e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità o interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod
plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della
attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui.
Questo in sintesi il contenuto dell'Ordinanza n. 5320 con la quale
il 3 aprile 2012 la Sezione Civile della Corte di Cassazione ha
cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna che aveva affermato il diritto di un contribuente al
rimborso dell'IRAP giudicando insussistente il presupposto
impositivo dell'autonoma organizzazione.
Il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate si fondava su due
motivi:
- con il primo motivo si denuncia la violazione falsa
applicazione degli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 446/1997 (art. 360, n.
3, cpc), censurandosi la sentenza appellata per avere negato che
l'attività contribuente presentasse i requisiti dell'autonoma
organizzazione, nonostante l'utilizzo di "beni strumentali
sofisticati e tecnologicamente avanzati" e con l'utilizzo di
prestazioni fornite da terzi per le quali il contribuente
corrispondeva compensi rilevanti;
- con il secondo motivo l'Agenzia ha denunciato il vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione in merito al punto
decisivo e controverso della sussistenza del presupposto impositivo
dell'autonoma organizzazione, non avendo la Commissione Tributaria
Regionale dato conto dei rilievi proposti nell'appello dell'Ufficio
sul rilevante valore dei beni utilizzati dal professionista e sul
rilevante importo dei compensi corrisposti a terzi.
I giudici della Suprema Corte hanno ricordato che, come già più
volte chiarito (sentenze 3672107, SSUU 12108/09, 10240/10 21122/10,
8556/11), in tema di IRAP l'esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa
dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione
costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con
la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto
qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il
requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta
al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se
congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti
attività di lavoro autonomo:
- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo
l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo
indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro
altrui.
In virtù di tali principi, devono ritenersi integrativi del
requisito dell'autonoma organizzazione tanto l'utilizzo di
attrezzature tecnologiche di rilevante valore quanto l'impiego non
occasiona!e di lavoro altrui, anche se non prestato nelle forme del
contratto di lavoro dipendente. Inoltre, il ricorso al lavoro di
terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla
telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma
continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di
attività autonomamente organizzata, non rilevando che la struttura
posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del
contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in
base ad un contratto di fornitura.
In definitiva, i giudici della Cassazione hanno ritenuto che la CTR
abbia trascurato i suddetti principi, dunque ne ha cassato la
sentenza.
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