ICI E IMPOSTA REGISTRO

27/12/2005

La legge 2 dicembre 2005, n. 248 recante la conversione del decreto legge n.203/2005 in materia tributaria e finanziaria e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 2005, [Lavoripubblici n.11/2005], dispone all’articolo 11-quaterdecies, comma 16 che sono soggette ad I.C.I. anche le aree edificabili interne a piani attuativi non approvati.
Il comma della disposizione normativa reca che ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
In merito alle disposizioni fiscali sulle aree edificabili particolare rilievo assume la recente risoluzione n.175 del 22/12 dell’Agenzia delle Entrate recante che: "I trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all'imposta di registro dell'1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento."
Di fatto si è posto un articolato sistema normativo e fiscale che induce ad una maggiore celerità nell’applicazione degli strumenti urbanistici finalizzati all’edificazione, siano essi di natura pubblica o privata.

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