Sulla Gazzetta ufficiale n. 131 del 7 giugno scorso è stato
pubblicato il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20
e il 29 maggio 2012".
Nel decreto-legge in argomento, che consta di 21 articoli ed un
allegato, vengono trattati:
- al Capo I (artt. 1 - 9) gli interventi immediati per il
superamento dell'emergenza;
- al Capo II (artt. 10 - 16) gli interventi per la ripresa
economica;
- al Capo III (artt. 17 - 20) le misure urgenti in materia di
rifiuti e ambiente.
Tra gli articoli che riguardano il superamento dell'emergenza, è
abbastanza
interessante il contenuto dell'articolo 3
rubricato "Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e
di immobili ad uso non abitativo; contributi a favore delle
imprese; disposizioni di semplificazione procedimentale" che sana
una questione nata con l'
Ordinanza della Protezione civile n. 2
del 2 giugno (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6
giugno 2012) in cui era stabilito l'
obbligo dei proprietari
degli stabilimenti ubicati nelle zone colpite dal sisma di
"acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a
seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti, da un professionista abilitato."
Ma, in verità, né il D.P.R. n. 380/2001 né le norme tecniche sulle
costruzioni di cui al D.M. 14/1/2008 definiscono cosa sia il
certificato di "agibilità sismica" ed i commi 7, 8, 9 e 10 del
citato articolo 3 intervengono per superare quello che potrebbe
essere definito un errore grossolano che avrebbe generato, enormi
rischi per i professionisti incaricati della redazione di tale
certificato.
Con il comma 7 dell’articolo 3 del d.l. in argomento viene
precisato che il titolare dell'attività produttiva, in quanto
responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., deve acquisire la
certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di
verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche
vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e
depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente
competente.
Nel successivo comma 8 viene, poi, precisato che nelle more
dell'esecuzione della suddetta verifica di sicurezza, in via
provvisoria, il certificato di agibilità sismica potrà essere
rilasciato in assenza delle carenze strutturali di seguito
precisate, o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e
individuate dal tecnico incaricato, o dopo che tali carenze siano
state adeguatamente risolte:
- mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
- presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
adeguatamente ancorati alle strutture principali;
- presenza di scaffalature non controventate portanti materiali
pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso.
Si tratta, quindi di un
primo certificato di agibilità sismica
provvisorio che potrà essere rilasciato successivamente alla
soluzione dei problemi precedentemente elencati ma che dovrà
essere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge in argomento e, quindi, entro il 6 dicembre 2012,
sostituito da un
certificato di agibilità sismica definitivo e
successivo alle citate verifiche di sicurezza effettuate ai
sensi delle norme tecniche vigenti.
Per ultimo, di notevole interesse il contenuto del comma 10 in cui
viene precisato che
il livello di sicurezza dovà essere definito
in misura pari almeno al 60% della sicurezza richiesta ad un
edificio nuovo con la precisazione che tale percentuale dovrà
essere, comunque, raggiunta nel caso si rendano necessari
interventi di miglioramento sismico e che gli interventi
eventualmente richiesti per il conseguimento del miglioramento
sismico dovranno essere eseguiti entro ulteriori diciotto mesi.
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