Stato legittimo dopo il Salva Casa: la giurisprudenza 2025-2026

Il Decreto Salva Casa ha riscritto il primo periodo dell'art. 9-bis del Testo Unico Edilizia sostituendo una congiunzione e aggiungendo una condizione, e in due anni di pronunce quella singola riga ha prodotto due modi diversi di ragionare. Da una parte chi valorizza l'alternativa tra titolo originario e ultimo titolo, dall'altra chi subordina l'effetto legittimante a una verifica comunale che gli archivi quasi mai documentano.

di Gianluca Oreto - 23/09/2026

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Fino a dove arriva il Salva Casa sui procedimenti già avviati

La novella opera nei giudizi ancora aperti, e lo dimostra il C.G.A.R.S. richiamato in apertura, che ha applicato il testo nuovo riformando una sentenza anteriore alla sua entrata in vigore. Non riapre però ciò che è già chiuso, e il TAR Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 353 del 29 luglio 2026 lo rileva, sia pure in via incidentale, con una formula destinata a circolare, perché «le norme più favorevoli della cd. legge salva casa operano, in ogni caso, entro la cornice normativa in cui sono inserite, di cui condividono presupposti e limiti, e non come disposizioni da far valere, in ogni tempo, a seconda delle proprie soggettive esigenze».

Sul perimetro dell'art. 36-bis, che tocca lo stato legittimo per via indiretta, la ricostruzione più rigorosa è quella del TAR Campania, sezione di Salerno, sentenza n. 938 del 15 maggio 2026, per cui «mentre l'art. 36 d.P.R. 380/2001 continua a disciplinare l'assenza di titolo o le difformità totali, il nuovo art. 36 bis configura un regime semplificato specificamente dedicato alle parziali difformità e alle variazioni essenziali», con la conseguenza che su un'istanza estranea a quel perimetro nessun silenzio assenso si forma.

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