Dichiarazione subappalto necessario: i limiti al soccorso istruttorio
Il TAR Campania chiarisce quando il subappalto è condizione di partecipazione alla gara e perché non può essere sanato tramite il soccorso istruttorio
Il quadro normativo di riferimento
Il TAR muove la propria analisi dalla disciplina delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, richiamando il sistema delle qualificazioni nei lavori pubblici e il rapporto tra requisiti di partecipazione ed esecuzione delle prestazioni.
Nel quadro normativo vigente, il punto di partenza è rappresentato dalle regole sulla qualificazione SOA, secondo cui l’operatore economico può eseguire direttamente le lavorazioni previste dall’appalto solo se in possesso della specifica qualificazione per ciascuna categoria. In mancanza, tali lavorazioni non possono essere eseguite in proprio e devono essere affidate a soggetti qualificati.
In questo contesto assume rilievo l’art. 119 del
d.lgs. n. 36/2023, che disciplina il subappalto e ne
definisce la collocazione ordinaria nella fase esecutiva del
contratto.
La norma regola, tra l’altro, le condizioni per l’affidamento a
terzi di parte delle prestazioni, i limiti quantitativi, gli
obblighi dichiarativi e il regime di responsabilità
dell’appaltatore, che rimane l’unico responsabile nei confronti
della stazione appaltante per la corretta esecuzione delle
lavorazioni subappaltate.
L’art. 119 presuppone, quindi, che l’operatore economico sia già in possesso dei requisiti di partecipazione, e utilizzi il subappalto come strumento organizzativo dell’esecuzione, non come mezzo per acquisire requisiti mancanti.
È proprio su questo presupposto che si innesta la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra subappalto ordinario e subappalto necessario o qualificatorio.
Quest’ultimo, pur non essendo espressamente tipizzato come categoria autonoma dal Codice, emerge quando il concorrente, qualificato per la sola categoria prevalente, intende partecipare alla gara pur non possedendo le SOA richieste per le categorie scorporabili, affidando tali lavorazioni a imprese qualificate.
In questo caso, il subappalto, pur restando disciplinato dall’art. 119 sotto il profilo esecutivo, viene anticipato alla fase di gara, perché incide direttamente sulla verifica dei requisiti di partecipazione. È questa anticipazione funzionale che giustifica, secondo il TAR, un onere dichiarativo rafforzato in sede di domanda di partecipazione e una lettura restrittiva dei margini di intervento del soccorso istruttorio.
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