Successione e crediti Superbonus: i limiti per gli eredi in caso di decesso
I crediti fiscali acquistati non possono essere trasferiti agli eredi: normativa, interpretazioni e differenze tra persone fisiche e società
Mia sorella è deceduta nel maggio 2024. Devo pagare le sue imposte Irpef, Iva, ecc. Mia sorella aveva un credito fiscale in quanto aveva acquistato un credito da Superbonus. Dato che (pur delegata) non posso accedere al suo Cassetto Fiscale Gestione Crediti, come faccio a utilizzare i suoi crediti per compensare i suoi debiti fiscali?
L’esperto risponde
Il caso proposto dal gentile lettore, pur se rientra in una casistica limitata, rappresenta una lacuna normativa che andrebbe sanata per non incorrere in una vera e propria ingiustizia fiscale.
Nel caso di decesso del titolare di crediti fiscali rappresentati da crediti Superbonus acquistati dal de cuius e presenti nel Cassetto Fiscale, la procedura per l’utilizzo di questi crediti da parte degli eredi è purtroppo inibita: non è possibile per l’erede utilizzare direttamente il credito per compensare i debiti fiscali della persona deceduta, nemmeno se risulta delegato all’accesso al Cassetto Fiscale.
Infatti, l’accesso al Cassetto Fiscale come erede/delegato consente solo la presentazione della dichiarazione ma non attribuisce il pieno controllo sulle piattaforme di compensazione e cessione crediti: la gestione del credito acquistato dal deceduto non viene trasferita direttamente agli eredi sulla piattaforma di compensazione.
Il principio su cui si basa questa consolidata posizione è un dato di fatto inconfutabile: il de cuius non è, in questo caso, titolare di una detrazione fiscale. Se le somme a credito fossero state tali, avrebbero seguito la prassi descritta nella Circolare 28 del 25 luglio 2022 secondo cui “le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile”. Nel caso proposto, il credito fiscale è rappresentato da quote acquistate da un terzo, a seguito di un accordo privato, che sono state trasferite nella disponibilità del cessionario al fine di compensarle con le imposte dovute in F24 o, laddove sussistevano le condizioni, di cederle a terzi in base alle regole previste dall’art. 121 del Decreto Legge 34/2020.
IL NOTIZIOMETRO