Superbonus 110% e bonus edilizi: il nuovo meccanismo di cessione

Il D.L. n. 13/2022 ha modificato nuovamente il meccanismo per la cessione o per lo sconto in luogo dei bonus edilizi indicati all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 14/03/2022

Fino al 26 gennaio 2022, lo strumento principale che ha rilanciato la spesa nel settore delle costruzioni si chiamava "Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali". Un meccanismo fiscale previsto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che consentiva di trasformare un credito fiscale in moneta digitale.

Le misure antifrode

Un meccanismo molto semplice (anche se pieno di insidie) che successivamente all'accettazione del credito fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, ne consentiva il trasferimento, anche frazionato. Solo nel terzo trimestre 2021, nel momento in cui le detrazioni fiscali del 110% hanno cominciato a decollare sulle ali del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l'Ente deputato al controllo di questi crediti (il Fisco) si è accorto che, soprattutto per le detrazioni fiscali senza particolari paletti, il sistema era facilmente raggirabile con la creazione di crediti inesistenti o non spettanti.

Ed è qui che è nato il primo pacchetto di misure antifrode (il D.L. n. 157/2021) a cui hanno fatto seguito la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) e il D.L. n. 13/2022, a seguito dei quali il meccanismo di cessione del credito ne è uscito profondamente rinnovato.

Il nuovo meccanismo di cessione del credito

Nella sua attuale versione, l'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio mantiene immutate le due opzioni:

  • sconto in fattura;
  • cessione del credito;

ma con un piccolissimo particolare, dal 27 gennaio 2022 dopo lo sconto da parte dei fornitori di beni e servizi (impresa e professionisti) o dopo la cessione diretta del contribuente che ha sostenuto le spese, sono consentite unicamente due cessioni e solo a determinati soggetti:

  • banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Viene anche previsto l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette da parte dei soggetti che intervengono nelle cessioni comunicate ma non procedono all'acquisizione del credito (anche successivo alla prima cessione).

Stop alla frammentazione e codice univoco del credito

Altra novità riguarda il divieto di frazionamento del credito previsto dal nuovo comma 1-quater dell'art. 121, per il quale i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate che attribuisce al credito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Tali ultime disposizioni, però, si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

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