Superbonus 110%: la CILAS sana gli abusi edilizi?

La presentazione della CILAS per un intervento di superbonus sana la presenza di eventuali abusi edilizi?

di Gianluca Oreto - 14/09/2021

Con la modifica dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 una delle più grandi fake news circolate in rete (e che evidentemente circolano ancora) ha riguardato la possibilità che una CILAS presentata su un immobile con abusi edili sanasse la situazione, stile condono ma senza pagamento di alcuna oblazione.

Superbonus 110%, la CILAS e gli abusi edilizi

Una teoria portata avanti già con la pubblicazione del Decreto Legge n. 77/2021 che per alcuni si è avvalorata con la Legge di conversione n. 108/2021. Teoria che continua a mietere vittime, considerato che ancora in redazione arrivano domande di questa natura "Ho letto sul XXXX che con la CILAS si ottiene di fatto la sanatoria dei precedenti abusi che ho realizzato sul mio immobile. È vero?".

Rispondiamo subito che non è vero e basterebbe leggersi l'art. 119, comma 13-quater del Decreto Rilancio per comprenderne il perché. Il comma 13-quater recita:

13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Facciamo un piccolo passo indietro. Il comma 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio ha previsto un regime (edilizio e fiscale) particolare per tutti gli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati) che non necessitano di demolizione e ricostruzione dell'edificio. Questi interventi sono adesso considerati manutenzione straordinaria e necessitano di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) in cui non è più necessario dichiarare lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001) ma unicamente gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l'attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La norma prevede anche un sistema speciale per la decadenza del beneficio fiscale: il superbonus, infatti, non decade più in presenza di eventuali abusi edilizi ma sono nei 4 casi previsti dal comma 13-ter:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati di legittima edificazione;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus.

Ciò significa che, in linea strettamente teorica, è possibile avviare gli interventi di superbonus anche in presenza di un immobile che presenta degli abusi.

L'idea che lo Stato non potesse consentire la fruizione di benefici fiscali su un immobile su quale sono presenti degli abusi ha portato alcuni "distratti" a ritenere che la CILA potesse sanare la presenza di eventuali irregolarità. Niente di più falso e lo dimostra chiaramente il successivo comma 13-quater che mantiene fermo il potere di vigilanza della pubblica amministrazione che in qualsiasi momento potrà fare accertamenti (anche su richiesta di vicini curiosi) sull'immobile e sanzionarne eventuali irregolarità.

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