Superbonus 110% ed edifici in comproprietà: la detrazione spetta?

Ecco una nuova risposta del Fisco in merito al diritto di accesso all’agevolazione in caso di comproprietà

08/10/2021

Superbonus 110%: è possibile usufruire della detrazione fiscale nel caso in cui si vogliano effettuare interventi su edificio unifamiliare in comproprietà con una persona fisica estranea al nucleo familiare?

Superbonus 110% su edifici in comproprietà: la risposta del Fisco

Un dubbio legittimo su cui è intervenuta ancora una volta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 656/2021: il concetto di edificio unifamiliare infatti può essere a volte interpretato in maniera inesatta, generando errori di calcolo sull’accesso alle agevolazioni. Per comprendere se la detrazione possa spettare anche su un edificio in comproprietà bisogna partire dalla definizione di edificio unifamiliare.

L'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del MISE del 6 agosto 2020 dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Ricordiamo che per gli edifici unifamiliari è consentito l’accesso al Superbonus per tutti gli interventi che danno diritto alla detrazione al 110% (interventi trainanti) ed effettuare tutti gli altri interventi trainati sull'abitazione:

  • interventi finalizzati all'efficienza energetica (inclusa l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici);
  • interventi finalizzati al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Nel caso in esame, l'Istante è comproprietario per metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 ("Abitazioni in villini"), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Il contribuente è residente insieme alla famiglia in questa abitazione, mentre l’altra metà appartiene a una parente che non risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell'edificio. La comproprietà può compromettere l’accesso al bonus?

Superbonus 110%: a chi spetta l'agevolazione

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati nei commi da 1 a 8 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio), mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

In particolare, hanno diritto di accesso alle detrazioni previste dal Superbonus:

  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari che possiedono l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • soggetti che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato e sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Superbonus ed edifici in comproprietà

Se l'unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, essi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.

Quindi come nel caso prospettato dall'istante, e quindi di interventi realizzati su" edifici unifamiliari" ai sensi del Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, il Superbonus 110% si applica se l'edificio costituisce una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati ed è irrilevante che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.

Il parere del Fisco è stato quindi positivo: l'Istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul "villino" di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio "nucleo familiare", fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.

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