Superbonus 110% e fotovoltaico: incentivato tutto l'impianto a prescindere dagli obblighi di integrazione delle FER

Il Fisco ribadisce che per fruire del superbonus l'istallazione del fotovoltaico deve essere un intervento trainato da eseguire congiuntamente ad un trainante e chiarisce la validità degli obblighi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011

di Gianluca Oreto - 22/07/2021

Uno dei principali requisiti di accesso al superbonus 110% riguarda gli edifici stessi che devono essere "esistenti" e non di nuova costruzione. Requisito che vale, però, non su tutti gli interventi di superbonus 110%.

Superbonus 110% e Fotovoltaico

Diverso è il caso del fotovoltaico perché l’art. 119, comma 5 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) rimanda la detrazione del 110% all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e riguarda l'installazione di sistemi solari fotovoltaici su edifici cosi come definiti “ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412”. Il citato articolo 1, comma 1 prevede alla lettera d) che tra gli edifici, sui quali può essere installato il sistema solare fotovoltaico vi è anche l'edificio di nuova costruzione.

Superbonus 110% e Fotovoltaico: interviene l'Agenzia delle Entrate

L'argomento era già stato trattato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 24 dell’8 gennaio 2021 nella quale ha trattato un caso di ristrutturazione edilizia senza demolizione ma con ampliamento del volume riscaldato. In questa risposta, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per gli interventi di ecobonus 110% è necessario mantenere una contabilità distinta per la parte esistente e quella ampliata, perché su quest'ultima non era possibile beneficiare del superbonus. Ad esclusione del fotovoltaico che rientrava nel bonus 110% anche nel caso di ampliamenti e nuove costruzioni in generale.

Un nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate entra nel merito dell'argomento. La risposta n. 488 del 20 luglio 2021 chiarisce anche che pur essendo applicabile il superbonus 110% al fotovoltaico per le nuove costruzioni, l'intervento può accedere alla detrazione solo come trainato da un intervento trainante. In particolare, il fotovoltaico può essere trainato sia dagli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus 110%) che da quelli di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%).

Ma la risposta del Fisco va ben oltre fornendo uno dei più importanti chiarimenti che tutti attendevamo in riferimento alla quota dell'impianto incentivabile nel caso di interventi di ristrutturazione rilevante e degli obblighi previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti).

Speciale Superbonus

L'interpello al Fisco

Nel nuovo interpello sottoposto alla lente del Fisco, un contribuente rappresenta il caso di una villetta di nuova costruzione, di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, sulla quale è prevista l'istallazione di un impianto fotovoltaico. L'istante fa presente che:

  • la "ditta sta ultimando la posa del cappotto tra box e abitazione" e che "sono già state realizzate le strutture, le murature, la copertura, e la coibentazione esterna";
  • "l'impianto fotovoltaico verrà realizzato successivamente all'accatastamento dell'edificio".

Le domande del contribuente sono semplici (come semplici sono le risposte), per l'accesso al superbonus per il fotovoltaico:

  • è richiesto un intervento trainante? e, nel caso in cui sia necessario, come potrebbe lo stesso rientrare in questa fattispecie?
  • è prevista una attestazione di prestazione energetica a fine costruzione?
  • quale documentazione va conservata?

Domande che non avrebbero necessitato di scomodare l'Agenzia delle Entrate (che tra le altre cose lascia più di un'ombra con la sua risposta) partendo dal presupposto che per una nuova costruzione non è possibile realizzare alcun intervento trainante di ecobonus o sismabonus. Senza trainante, dunque, nessun trainato può accedere al bonus 110%.

Interventi trainanti e trainati

L'Agenzia delle Entrate fornisce, comunque, la sua risposta rispolverando i principi normativi e ricordando che il superbonus 110% per il fotovoltaico è subordinato alla:

  • installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus;
  • cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

Fotovoltaico e nuova costruzione

Dunque, anche nel caso di nuova costruzione, l'istallazione dell'impianto fotovoltaico deve avvenire congiuntamente alla realizzazione di almeno uno degli interventi "trainanti" di cui al comma 1 del citato articolo 119 (interventi di efficienza energetica) o di cui al successivo comma 4 (interventi antisismici).

L'Agenzia delle Entrate scrive pure "considerato che nel caso di specie l'impianto fotovoltaico verrà installato successivamente all'accatastamento dell'edificio e, quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione esterna, l'Istante non può essere ammesso al Superbonus. Diversamente qualora l'istallazione dell'impianto fotovoltaico sia eseguita congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato, siano ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, l'Istante potrà accedere al Superbonus solo per le spese relative all'istallazione dell'impianto fotovoltaico".

Risposta che non tiene in considerazione il fatto che per le nuove costruzioni non è possibile accedere al superbonus per gli interventi trainanti.

Il doppio salto di classe energetica

Ciò premesso (e interpretazioni dubbio a parte), nel caso di installazione di un impianto fotovoltaico quale intervento trainato dagli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, è necessario garantire il doppio passaggio di classe energetica, di cui al comma 3 del richiamato articolo 119, rispetto all'edificio conforme ai requisiti definiti:

  • dal decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. "Requisiti Minimi");
  • dal decreto 6 agosto 2020 (c.d. "Requisiti Tecnici");

e agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i.

Nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e fotovoltaico: il più importante chiarimento

Nel caso in cui la classe energetica dell'edificio così determinato sia pari alla classe energetica A3 o A4 è sufficiente nella situazione post intervento il raggiungimento della classe energetica A4. Per quanto sopra devono essere sempre redatti gli APE convenzionali sia nella situazione ante intervento, ovvero considerando l'edifico alle condizioni sopra indicate, sia in quella post intervento.

Qui arriva la parte più importante della risposta dell'Agenzia delle Entrate e che riguarda gli obblighi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Noi per primi avevamo sollevato il problema con l'articolo del 17 marzo 2021 "Superbonus 110% e fotovoltaico: quanto si detrae in caso di demolizione e ricostruzione?". La nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate risponde anche a questa nostra domanda.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che è ammissibile all'incentivo l'intera quota di potenza dell'impianto fotovoltaico a prescindere dagli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i., nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

Ristrutturazione rilevante e FER

Ricordiamo che l'art. 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 28/2011 definisce un edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante quando ricade in una delle seguenti categorie:

  • edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
  • edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Nel caso di intervento di ristrutturazione rilevante, quindi di demolizione e ricostruzione, vige l'obbligo di cui all'art. 11 (Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti) del D.Lgs. n. 28/2011, per il quale i progetti di ricostruzione devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3 del decreto stesso.

In particolare, per le ristrutturazioni rilevanti il cui titolo edilizio è stato richiesto dopo l'1 gennaio 2018, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  • del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria;
  • del 50% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

Ma non solo, perché:

  • l'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio;
  • gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento di tale obbligo accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, quindi, che tale obbligo non vige per l'istallazione del fotovoltaico nel caso in cui accede al superbonus 110%

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