Superbonus 110% e invio tardivo fattura: le conseguenze

Cosa succede se una fattura presenta errori e viene rinviata oltre il termine di 12 giorni previsto dalla normativa? Ecco la risposta (tassativa) della giustizia tributaria

di Redazione tecnica - 04/07/2025

Quando l’errore formale diventa sostanziale. Potrebbe riassumersi così il significato della sentenza del 22 aprile 2025, n. 983, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari ha rigettato un ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva scartato la comunicazione relativa allo sconto in fattura per interventi Superbonus con spese sostenute nel 2023, ribadendo che l’invio della fattura allo SdI oltre i 12 giorni di legge comporta l’impossibilità di fruire dell'agevolazione del 110%, anche se l’operazione risulta effettivamente eseguita.

Un caso emblematico che mette in luce come, nel sistema dei bonus edilizi, il rispetto formale delle regole documentali e dei termini di trasmissione sia imprescindibile per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Sconto in fattura: occhio a errori e ad invii tardivi

La vicenda trae origine da lavori agevolati ai sensi degli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per i quali un'impresa aveva emesso una fattura elettronica a fine 2023, riportando però un’imposta IVA pari a zero, nonostante fosse presente l’indicazione delle aliquote. La criticità è risultata evidente in sede di controllo incrociato con l’Anagrafe tributaria, in quanto la fattura risultava priva di imponibile e di imposta contabilmente registrabili.

Dopo essersi resa conto dell'anomalia, l’impresa aveva successivamente emesso delle fatture per regolarizzare la liquidazione dell’IVA e aveva trasmesso in ritardo la fattura corretta allo SdI.

Mentre secondo i ricorrenti questo intervento tardivo avrebbe sanato il vizio formale, consentendo di conservare il diritto all'esercizio dell'opzione alternativa alle detrazioni dirette maturato nel 2023, il Fisco non ha convalidato l'accesso allo sconto in fattura, con conseguente perdita delle agevolazioni.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è opposta fermamente, richiamando:

  • l'art. 21 del DPR n. 633/1972, che fissa il termine di 12 giorni per la trasmissione della fattura allo SDI;
  • il criterio temporale del Superbonus, per cui, in caso di sconto integrale in fattura, il momento rilevante è la data di emissione del documento fiscale.

Di conseguenza, l’invio effettuato a maggio 2024 e non etro il 31 dicembre 2023, non solo superava il termine previsto dalla normativa, ma determinava anche un’incertezza sulla corretta imputazione temporale della spesa agevolata, compromettendo l’applicabilità dell’aliquota al 110% anziché al 70% (percentuale in vigore nel 2024).

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