Il sistema delle opzioni alternative alla detrazione diretta torna ad aggiornarsi, ma soltanto per un ambito ormai molto circoscritto. Con il provvedimento 17 luglio 2026, prot. n. 211701, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche da utilizzare per comunicare lo sconto in fattura o la prima cessione del credito relativi alle spese Superbonus sostenute nel 2026.
Il modello sarà utilizzabile dal 23 luglio 2026, mentre le comunicazioni dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. Non si tratta, però, di una riapertura generalizzata delle opzioni previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020: il nuovo adempimento riguarda esclusivamente gli interventi che rientrano nella disciplina speciale prevista per i territori colpiti dagli eventi sismici, nei casi residuali ancora ammessi dalla normativa.
Superbonus 2026: il nuovo modello per l'esercizio delle opzioni alternative
Il provvedimento approva il modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2026”.
La comunicazione riguarda l’esercizio delle due opzioni previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 34/2020:
- il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore;
- la prima cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Per tutti gli aspetti non disciplinati dal provvedimento del 17 luglio restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 7 agosto 2025, prot. n. 321370.
L’atto del 2026 assume quindi una funzione prevalentemente integrativa: aggiorna l’anno di spesa, delimita il campo di applicazione e introduce i controlli sulle fattispecie ammesse.
Superbonus 110% e post-sisma: il perimetro della proroga 2026
Ricordiamo che il comma 8-ter.1 ha esteso il Superbonus nella misura del 110% alle spese sostenute nel 2026 per gli interventi effettuati nei Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 6 aprile 2009 e dagli eventi verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La proroga riguarda, però, esclusivamente gli incentivi disciplinati dai commi 1-ter e 4-quater dell’art. 119, relativi alle spese eccedenti il contributo per la ricostruzione, e opera soltanto nei casi regolati dall’art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023, per i quali venga esercitata una delle opzioni dell’art. 121.
Questo significa che l’estensione al 2026 non riguarda la fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi. La norma collega espressamente il riconoscimento del beneficio all’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Dal perimetro letterale della proroga resta inoltre fuori il Superbonus “rafforzato” previsto dall’art. 119, comma 4-ter, caratterizzato dall’aumento del 50% dei limiti di spesa in alternativa al contributo per la ricostruzione. Il comma 8-ter.1 richiama infatti soltanto i commi 1-ter e 4-quater, che regolano il beneficio sulla parte di spesa rimasta a carico del contribuente perché eccedente il contributo pubblico.
Sconto in fattura e prima cessione: quali interventi restano ammessi
L’art. 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023 esclude dal divieto generalizzato di sconto e cessione gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati:
- dal sisma del 6 aprile 2009 nelle regioni interessate;
- dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016.
La disciplina opera entro il limite complessivo di 400 milioni di euro, di cui 70 milioni destinati agli eventi del 6 aprile 2009. La proroga delle spese al 2026 utilizza le medesime risorse e non introduce un nuovo plafond autonomo. Il rispetto dei limiti è affidato al Commissario straordinario per il sisma 2016 e agli Uffici speciali per la ricostruzione competenti.
Il nuovo modello, dunque, non permette di ricondurre alle opzioni qualsiasi intervento Superbonus realizzato in un Comune colpito da un evento sismico. Occorre che l’immobile, l’intervento e la relativa istanza rientrino nella speciale deroga post-sisma sottoposta al monitoraggio delle strutture commissariali.
L’accesso alle opzioni deve quindi essere verificato anche alla luce delle procedure di ricostruzione e del monitoraggio delle risorse affidato alle strutture commissariali competenti.
Sul piano operativo, per le spese del 2026, il campo relativo al codice del Comune può contenere soltanto i codici catastali dei territori ammessi, oppure i codici comunicati all’Agenzia dalle strutture commissariali. Un codice non ammesso determina lo scarto della comunicazione.
Chi trasmette la comunicazione e con quali modalità
Le modalità di invio cambiano in relazione alla tipologia dell’intervento.
Per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione deve essere trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, l’invio può essere eseguito:
- dal soggetto che appone il visto di conformità;
- dall’amministratore di condominio;
- dal condòmino incaricato, nel caso di condominio minimo privo di amministratore.
Quando la trasmissione viene effettuata dall’amministratore o dal condòmino incaricato, il professionista o il CAF che rilascia il visto deve verificare e validare i dati relativi al visto stesso, alle asseverazioni e alle attestazioni richieste.
La presentazione avviene esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso i relativi canali telematici.
Visto di conformità, asseverazioni e polizza professionale
La sezione relativa al visto di conformità è sempre obbligatoria.
Il visto deve attestare la presenza della documentazione dalla quale risultano i presupposti che consentono di accedere alla detrazione e di esercitare l’opzione. Il codice fiscale del soggetto che lo rilascia deve inoltre risultare negli elenchi dei professionisti e dei CAF abilitati.
Per gli interventi di efficienza energetica ammessi al Superbonus deve essere compilata la sezione relativa all’asseverazione energetica, indicando il codice identificativo attribuito dall’ENEA. Il dato viene verificato dall’Agenzia anche rispetto ai codici fiscali dei beneficiari.
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico devono invece essere riportati il codice identificativo dell’asseverazione e il codice fiscale del professionista incaricato.
In entrambe le sezioni deve essere attestata la presenza della polizza di responsabilità civile prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020.
Come compilare il modello: frontespizio e quattro quadri
Il frontespizio contiene i dati del beneficiario, dell’eventuale rappresentante, del condominio, dell’incaricato alla trasmissione, del soggetto che rilascia il visto di conformità e dei tecnici responsabili delle asseverazioni.
Seguono quattro quadri.
Nel quadro A devono essere riportati la tipologia dell’intervento, l’importo complessivo della spesa sostenuta nel 2026, il numero delle unità presenti nel condominio e gli eventuali dati relativi allo stato di avanzamento dei lavori.
Per i SAL successivi al primo devono essere indicati anche gli estremi del protocollo telematico della prima comunicazione e l’anno iniziale di sostenimento della spesa. Il riferimento deve corrispondere a una comunicazione validamente accolta, non annullata e non sostituita.
Il quadro B raccoglie i dati catastali dell’immobile. Proprio su questi dati si concentra uno dei principali controlli relativi alla localizzazione dell’intervento nei territori ammessi alla disciplina del 2026.
Il quadro C indica l’opzione esercitata, scegliendo tra sconto in fattura e cessione del credito, insieme all’ammontare della spesa e del credito o contributo spettante.
Il quadro D, dedicato ai cessionari e ai fornitori, deve essere compilato soltanto dopo che il soggetto indicato abbia accettato la cessione o lo sconto. Devono essere riportati il codice fiscale del cessionario o del fornitore, la data dell’opzione, l’importo e, in caso di cessione, la tipologia del cessionario.
Controlli automatici e anomalie che determinano lo scarto
Il provvedimento prevede che l’Agenzia delle Entrate effettui controlli automatici sul contenuto delle comunicazioni, anche sulla base dei dati trasmessi dagli uffici governativi competenti per territorio.
Le verifiche non si limitano alla regolarità formale del file. Le specifiche tecniche prevedono controlli, tra gli altri, su:
- registrazione dei codici fiscali nell’Anagrafe tributaria;
- esistenza in vita del beneficiario persona fisica al 1° gennaio 2026;
- mancata estinzione del beneficiario diverso da persona fisica;
- abilitazione del soggetto che appone il visto di conformità;
- validità e coerenza del codice identificativo ENEA;
- corrispondenza dei dati relativi agli stati di avanzamento dei lavori;
- rispetto dei limiti di spesa associati alla tipologia di intervento;
- localizzazione catastale dell’immobile nei territori ammessi;
- corrispondenza tra gli importi indicati nei quadri C e D;
- rispetto del termine finale di trasmissione.
Le anomalie considerate bloccanti determinano lo scarto della comunicazione in fase di accoglienza, con la conseguenza che l’opzione non può ritenersi validamente esercitata.
Come sostituire o annullare una comunicazione già inviata
È possibile anche sostituire integralmente una comunicazione già trasmessa, indicando gli estremi del protocollo telematico della precedente comunicazione. La nuova trasmissione prende il posto di quella originaria e deve contenere nuovamente tutti i dati necessari. Non è quindi prevista una semplice rettifica dei singoli campi.
È anche possibile annullare integralmente una comunicazione già accolta. In questo caso devono essere indicati il protocollo della comunicazione da annullare e l’apposito flag, senza compilare i quadri A, B, C e D.
Sia la sostituzione sia l’annullamento possono essere richiesti entro il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale è stata inviata la comunicazione originaria. Le richieste presentate oltre tale termine vengono scartate.
Invio entro il 16 marzo 2027: documenti e verifiche finali
Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 devono essere trasmesse entro il 16 marzo 2027, determinando lo scarto per quelle presentate successivamente. Diventa quindi essenziale coordinare per tempo la documentazione fiscale con quella tecnica, l’apposizione del visto, le asseverazioni e l’accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore.
Il quadro D, infatti, può essere compilato soltanto dopo l’accettazione dell’opzione, mentre i codici delle asseverazioni e i dati catastali devono superare i controlli di congruenza predisposti dall’Agenzia.