Superbonus: la CILAS non può essere sostituita con strumenti urbanistici diversi

La C.G.T. di Caserta nega la validità della SCIA “sostitutiva”

di Cristian Angeli - 09/09/2025

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La mancata presentazione della prevista CILA Superbonus in data successiva all’1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL n. 34/2020. Ciò anche se al suo posto è stata presentata una SCIA, titolo ritenuto in astratto “più ampio” della CILAS.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, con sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, confermando l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle Entrate e fornendo un chiarimento importante in materia di titoli abilitativi e Superbonus.

I fatti di causa

La controversia riguarda un condominio minimo i cui proprietari, nel 2022, avevano deliberato interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, affidandone l’esecuzione a un’impresa con applicazione dello sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 DL 34/2020.

Per l’avvio delle opere, la contribuente presentava SCIA il 13 giugno 2022. I lavori venivano regolarmente eseguiti e fatturati per oltre 750 mila euro. In fase di controllo, però, l’Agenzia sospendeva la comunicazione di opzione ai sensi dell’art. 122-bis DL 34/2020, evidenziando che il titolo edilizio non era una CILA-Superbonus. Con provvedimento del 27 aprile 2024, la comunicazione veniva definitivamente “scartata”.

La contribuente contestava la decisione, sostenendo che la SCIA dovesse ritenersi titolo idoneo in quanto “più completo e strutturato” della CILAS e che, in ogni caso, la sua scelta configurasse un’irregolarità meramente formale.

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