Superbonus, detrazioni fiscali in edilizia e cessione del credito: c'è tempo fino al 15 aprile

di Redazione tecnica - 01/04/2021

Doveva scadere il 16 marzo. Poi è arrivata la proroga al 31 marzo e adesso quella al 15 aprile 2021 che consentirà ai contribuenti di avere più tempo per comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta di una delle due opzioni alternative previste dal Decreto Rilancio per il superbonus 110% e per le principali detrazioni fiscali in edilizia.

Superbonus e opzioni alternative

Con l'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è stato, infatti, previsto che per la fruizione della bonus 110% si possa scegliere per due opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:

  • lo sconto in fattura da parte dei fornitori di prodotti e servizi fino ad un importo massimo delle spese sostenute e con possibilità di successiva cessione del credito ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito ad altri soggetti, anche in questo caso compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per l'utilizzo delle due opzioni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 8 agosto 2020, n. 283847 poi modificato dal Provvedimento 12 ottobre 2020, n. 326047. Provvedimenti che hanno previsto l'invio della comunicazione telematica della scelta all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo successivo all'anno in cui sono state sostenute le spese.

Superbonus e opzioni alternative: le proroghe

Esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 l'Agenzia delle Entrate ha emanato:

Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

I destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari finanziari.

Gli interventi che possono accedere alle due opzioni

Ricordiamo che la scelta delle due opzioni può essere fatta per le spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 esclusivamente per gli interventi che accedono al superbonus. È possibile scegliere le due opzioni solo per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021 per:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa o ristrutturazioni edilizie);
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus ordinario;
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus ordinario;
  • gli interventi per i quali spetta il bonus facciate;
  • l'installazione di impianti fotovoltaici che non rientra nel superbonus;
  • l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che non rientra nel Superbonus.


© Riproduzione riservata