Pronuncia dopo pronuncia, la giurisprudenza in materia di inadempimenti contrattuali e richieste di risarcimento legate al Superbonus sta diventando più strutturata e coerente. Le prime decisioni si limitavano a constatare la mancata esecuzione o conclusione dei lavori. Oggi, invece, i giudici iniziano a delineare un percorso preciso per valutare la perdita di chance nell’accesso alle agevolazioni fiscali, la natura dei danni connessi ai lavori edilizi e il corretto rapporto tra disciplina fiscale e responsabilità civilistica.
In questo contesto si inserisce l’ordinanza del Tribunale di Milano, Sezione VII Civile, del 18 novembre 2025. Una decisione che offre chiarimenti molto importanti per tutti coloro che stanno valutando di intraprendere un’azione giudiziale in questa complessa materia.
Lo sconto in fattura non è un pagamento
Il primo profilo di rilievo riguarda la qualificazione giuridica dello sconto in fattura e della cessione del credito. Il giudice milanese ha sottolineato che questi strumenti, pur avendo natura fiscale, non possono essere considerati alla stregua di un pagamento in senso civilistico.
Scrive infatti il Tribunale che “lo sconto in fattura [...] non è qualificabile come pagamento civilisticamente inteso, non venendo in essere alcuno spostamento patrimoniale diretto riferibile ai committenti, ma rappresenta un mezzo alternativo di estinzione dell’obbligazione assunta nel contratto d’appalto”. E aggiunge che “il bonus è destinato a essere utilizzato, in compensazione, per estinguere debiti fiscali”.
In altre parole, il credito d’imposta non costituisce denaro del committente ma una agevolazione da utilizzare nei rapporti con l’erario. Per questo motivo, ai fini civilistici, il giudice può tenere conto solo delle somme effettivamente versate e non delle quote “scontate” in fattura. È un chiarimento che restituisce coerenza alla distinzione tra obbligazione contrattuale e incentivo fiscale, troppo spesso confusa nelle controversie post–Superbonus.